Art. 2. 
  1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni  prima  della  chiusura
delle operazioni di  fallimento,  il  compenso  e'  liquidato  con  i
criteri indicati nell'art. 1, tenuto conto dell'opera prestata. 
  2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso
dovuto al curatore e' liquidato in proporzione  dell'opera  prestata,
in  modo  pero'  da  non  eccedere  in  nessun  caso  le  percentuali
sull'ammontare dell'attivo, previste dall'art. 1, comma 1,  calcolate
sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene  attribuito
ai  creditori.  Al  curatore  e'  inoltre  corrisposto  il   compenso
supplementare di cui all'art. 1, comma 2.