Art. 2. 1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso e' liquidato con i criteri indicati nell'art. 1, tenuto conto dell'opera prestata. 2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione dell'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'art. 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'art. 1, comma 2.