Art. 3. 
  1.  Qualora  sia  autorizzata   la   continuazione   dell'attivita'
economica dell'impresa fallita al curatore e' corrisposto,  oltre  ai
compensi di cui agli articoli 1 e  2,  un  ulteriore  compenso  dello
0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti
conseguiti durante l'esercizio provvisorio.