Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce i decreti del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1930, 1 gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976 e 17 aprile 1987. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 1992 Il Ministro: MARTELLI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1993 Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 263
Nota all'art. 7: - I DD.MM. 30 novembre 1930, 1 gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976 e 17 aprile 1987 recavano anch'essi adeguamento dei compensi ai curatori fallimentari.