Art. 7. 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sostituisce i decreti del Ministro di grazia  e
giustizia 30 novembre 1930, 1 gennaio 1945, 4 giugno 1949, 16  luglio
1965, 27 novembre 1976 e 17 aprile 1987. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 28 luglio 1992 
                                                Il Ministro: MARTELLI 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1993 
  Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 263 
 
          Nota all'art. 7:
             -  I  DD.MM. 30 novembre 1930, 1› gennaio 1945, 4 giugno
          1949, 16 luglio 1965, 27 novembre 1976  e  17  aprile  1987
          recavano  anch'essi  adeguamento  dei  compensi ai curatori
          fallimentari.