(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 
   GENNAIO 1993, N. 6. 
  All'articolo 1: 
   al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalle seguenti: 
   " d) dopo le parole: 'le iscrizioni' sono inserite le seguenti: ',
variazioni e cancellazioni'; 
   d- bis) le parole: 'di iscrizione presentata dal datore di lavoro'
sono  sostituite  dalle  seguenti:  'di  iscrizione,   variazione   e
cancellazione presentate dal datore di lavoro ovvero  dal  lavoratore
autonomo'"; 
   al comma 2, dopo le  parole:  "Le  iscrizioni"  sono  inserite  le
seguenti: ", variazioni e cancellazioni"; 
   al comma 3: 
    dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Le ditte  devono
altresi' comunicare agli sportelli polifunzionali la sospensione,  la
ripresa e la cessazione dell'attivita'"; 
    l'ultimo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Le  commissioni
provinciali per l'artigianato,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni
esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di
cui alla legge 8 agosto 1985, n.  443,  e  degli  elenchi  nominativi
degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre  1956,  n.  1533,  e
successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla
comunicazione   dell'avvenuta   iscrizione   presso   lo    sportello
polifunzionale,  provvedono  d'ufficio,  ovvero  su   richiesta   del
soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata,  alla
verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica  artigiana  del
titolare  e  dell'impresa  con  dipendenti,  adottando  provvedimento
vincolante ai fini previdenziali  ed  assistenziali,  impugnabile  ai
sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della citata legge  n.
443 del 1985"; 
   dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  "5- bis. Il deposito degli atti relativi alla tenuta  del  registro
delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro  delle
ditte, nonche' degli atti  da  pubblicare  nel  bollettino  ufficiale
delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata avviene per il
tramite  delle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura". 
  Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: 
  "Art. 2-bis (Comunicazioni dei datori di lavoro all'INAIL). - 1. Il
comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 9  ottobre  1989,  n.  338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,
e' sostituito dai seguenti: 
  '5. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del  testo  unico
di cui al comma  4,  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 12  e  13  del  medesimo  testo  unico,  debbono  comunicare
all'INAIL generalita', qualifiche e codice fiscale dei lavoratori. 
  5-bis. La comunicazione deve avvenire, con periodicita' annuale,  a
decorrere  dal  1›  gennaio  1994,   in   occasione   del   pagamento
dell'autoliquidazione dei premi dovuti all'INAIL e deve riguardare  i
lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro abbia avuto inizio  o
sia cessato nel precedente periodo assicurativo. 
  5-ter. In sede di prima applicazione della presente disposizione la
comunicazione dovra' riguardare i nominativi di tutti gli  assicurati
in servizio alla data del 31 dicembre 1992. 
  5-quater.  In  caso  di  omessa  od  errata  comunicazione,   sara'
applicata  una  sanzione  amministrativa  di   lire   ventimila   per
nominativo'". 
  All'articolo 3, comma 2, lettera e), le parole:  "ai  fini  di  cui
alle lettere a) e d) " sono sostituite dalle seguenti: 
",  nonche'  delle  associazioni  dei  lavoratori  autonomi  e  degli
imprenditori, ai fini di cui alle lettere a) e d)". 
  All'articolo 4: 
   al comma 1, le parole:  "31  marzo  1993"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 aprile 1993"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche  ai  soggetti
gia' iscritti che risultino ancora debitori per  contributi  o  premi
omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi  scaduti  fino  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto,  a  condizione  che
versino i contributi o premi e/o la relativa somma  aggiuntiva  entro
lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma  1.  Qualora
l'importo dei contributi e dei premi di cui al comma 1 e al  presente
comma risulti superiore a lire cinque milioni, il  versamento  potra'
essere  effettuato,  secondo  le   modalita'   fissate   dagli   enti
impositori, in tre rate di eguale importo di cui la prima entro il 30
aprile 1993, la seconda entro il 31 luglio 1993 e la terza  entro  il
30 novembre 1993. La seconda e la terza rata saranno maggiorate dagli
interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento"; 
   il comma 3 e soppresso; 
   dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  "4- bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7-  bis,  del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1› giugno 1991, n. 166, si estendono ai beneficiari delle
provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1985, n. 
140, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  1  e  2  della
legge 29 dicembre 1988, n. 544"; 
   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Gli enti pubblici  non
economici", sono inserite le seguenti: "e gli enti territoriali" e al
terzo periodo,  dopo  le  parole:  "agli  stessi  enti  pubblici  non
economici", sono inserite le seguenti: "e agli enti territoriali"; 
   dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  "5- bis. La restituzione all'INPS delle somme versate dall'Istituto
medesimo  e  non  dovute  deve  prevedere  la  detrazione  di  quanto
corrisposto a fini fiscali a causa della somma  erroneamente  versata
dall'Istituto". 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 4- bis (Estinzione di crediti). - 1. I crediti di importo non
superiore a lire trentacinquemila per contributi o premi dovuti  agli
enti pubblici che  gestiscono  forme  obbligatorie  di  previdenza  e
assistenza sociale, in essere alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge  ed
alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione. 
  Art.  4-ter  (Cumulo  di  contributi).  -  1.  I   contributi   per
l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia  ai  coltivatori  diretti,
mezzadri e coloni, attribuibili anche per periodi inferiori  all'anno
ai  sensi  della  legge  26  ottobre  1957,  n.  1047,  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono cumulabili  con  i  contributi  di
altre forme di  assicurazione  obbligatoria  o  comunque  accreditati
anche in forma volontaria o  figurativa  per  periodi  diversi  dello
stesso anno solare. 
  Art. 4-quater  (Contributi  sulla  diaria  e  sulla  indennita'  di
trasferta). - 1. Per i periodi anteriori al 1› giugno 1991 sono fatti
salvi e conservano la loro efficacia gli  importi  contributivi  gia'
corrisposti sulla diaria o sulla indennita' di  trasferta  e  versati
dai datori di lavoro che abbiano avuto in forza lavoratori tenuti per
contratto anche con carattere di continuita' a  prestare  la  propria
opera in luoghi diversi dalla sede anziendale ai sensi  dell'articolo
12, primo comma, secondo capoverso, n.  1),  della  legge  30  aprile
1969, n. 153,  cosi'  come  interpretato  dall'articolo  9-  ter  del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1› giugno 1991, n. 166". 
  L'articolo 5 e' soppresso.