Art. 3.
                            Costituzione
  1.  Il secondo comma dell'art. 2475 del codice civile e' sostituito
dai seguenti:
  "Si  applicano  alla  societa'  a   responsabilita'   limitata   le
disposizioni  degli  articoli  2328,  ultimo comma, 2329, 2330, 2330-
bis, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del  n.  8,  e
2341.
  La  societa'  puo'  essere  costituita con atto unilaterale. In tal
caso, per le operazioni compiute in nome della societa'  prima  della
sua iscrizione e' responsabile, in solido con coloro che hanno agito,
anche il socio fondatore".