Art. 3. Costituzione 1. Il secondo comma dell'art. 2475 del codice civile e' sostituito dai seguenti: "Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata le disposizioni degli articoli 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330- bis, 2331, primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8, e 2341. La societa' puo' essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della societa' prima della sua iscrizione e' responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore".