Art. 4.
                             Pubblicita'
  1. Dopo l'art. 2475 del codice civile e' inserito il seguente:
  "Art.  2475-bis (Pubblicita'). - Quando le quote appartengono ad un
solo socio o muta la persona  dell'unico  socio,  gli  amministratori
devono  depositare  per  l'iscrizione  nel registro delle imprese una
dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data
e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio.
  Quando si costituisce o ricostituisce la pluralita' dei  soci,  gli
amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione
nel registro delle imprese.
  L'unico socio o colui che cessi di essere tale puo' provvedere alla
pubblicita' prevista nei commi precedenti.
  Le  dichiarazioni  degli  amministratori  devono  essere depositate
entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro  dei  soci  e  devono
indicare la data di tale iscrizione".