Art. 5. Conferimenti 1. All'art. 2476 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi: "In caso di costituzione della societa' con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi e' un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi".