Art. 5.
                            Conferimenti
  1. All'art. 2476 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:
  "In  caso  di  costituzione  della societa' con atto unilaterale il
conferimento in danaro  deve  essere  interamente  versato  ai  sensi
dell'art.  2329,  n.  2,  del  codice  civile.  In caso di aumento di
capitale eseguito nel  periodo  in  cui  vi  e'  un  unico  socio  il
conferimento  in  danaro  deve  essere interamente versato al momento
della sottoscrizione.
  Se viene meno la pluralita' dei soci, i  versamenti  ancora  dovuti
devono essere effettuati entro tre mesi".