Art. 6.
                    Contratti con il socio unico
  1.  Dopo  l'art.  2490  del  codice  civile e' inserito il seguente
articolo:
  "Art. 2490-bis (Contratti con il socio unico). - I contratti tra la
societa' e l'unico socio o le operazioni a  favore  dell'unico  socio
devono,  anche  quando  non  e'  stata  attuata la pubblicita' di cui
all'art. 2475- bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del
primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
  I crediti dell'unico socio  non  illimitatamente  responsabile  nei
confronti  della  societa'  non  sono assistiti da cause legittime di
prelazione".