Art. 6. Contratti con il socio unico 1. Dopo l'art. 2490 del codice civile e' inserito il seguente articolo: "Art. 2490-bis (Contratti con il socio unico). - I contratti tra la societa' e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non e' stata attuata la pubblicita' di cui all'art. 2475- bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto. I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della societa' non sono assistiti da cause legittime di prelazione".