Art. 7.
                           Responsabilita'
  1.  Il secondo comma dell'art. 2497 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni  sociali
sorte  nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio,
questi risponde illimitatamente:
    a) quando sia una persona giuridica ovvero  sia  socio  unico  di
altra societa' di capitali;
    b)  quando  i  conferimenti  non  siano  stati effettuati secondo
quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;
    c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita'  prescritta
dall'art. 2475- bis".