Art. 7. Responsabilita' 1. Il secondo comma dell'art. 2497 del codice civile e' sostituito dal seguente: "In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente: a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra societa' di capitali; b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma; c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'art. 2475- bis".