Art. 8. Disposizione transitoria 1. Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO