Art. 8.
                      Disposizione transitoria
  1.  Per  le  societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico
socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i  termini
stabiliti  dagli  articoli  2475-  bis  2476, terzo comma, del codice
civile decorrono da tale data.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993
                              SCALFARO
                                    AMATO,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                    CIAURRO,    Ministro    per    il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                    COLOMBO,  Ministro  degli  affari
                                  esteri
                                    CONSO,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia
                                    BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO