(Allegato)
                              ALLEGATO 
1. Nell'allegato I e' aggiunta la seguente definizione: 
   o) data di conservazione minima: 
    la data entro la quale un  mangime  composto,  in  condizioni  di
conservazione  appropriate,  mantiene   tutte   le   sue   proprieta'
specifiche. 
2. Il testo dell'allegato III e' sostituito dal seguente: 
              DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE 
   Tutte le indicazioni obbligatorie previste dal presente  allegato,
da  riportare  sull'imballaggio,  sul  recipiente  o   sull'etichetta
fissata allo stesso, debbono essere apposte in un apposito  riquadro.
Le indicazioni debbono essere chiaramente leggibili e  indelebili  ed
impegnano la responsabilita' del produttore o  del  confezionatore  o
dell'importatore  o  del  venditore  o  del  distributore,  stabiliti
all'interno della Comunita'. 
A) Per i mangimi semplici: 
   1) l'indicazione "mangime semplice"; 
   2) la denominazione del mangime, adottando per i prodotti elencati
nell'allegato II - parte A, quella riportata nella colonna 2 di detta
parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella  parte  B
dell'allegato stesso. Se il mangime semplice ha subito un trattamento
non figurante nella  denominazione,  questa  deve  essere  completata
dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato  e
eventualmente  della  forma  di  presentazione,   quali   quelli   di
"pressato", "schiacciato",  "spezzettato",  "macinato",  "panello  di
pressione", "pezzi di panello",  "granuli  di  panello",  "farina  di
panello", "expellers", "farina di expellers", "farina di estrazione",
o simili; 
   3) la natura e la quantita' di altri mangimi semplici e  additivi,
differenti dai  principi  attivi,  utilizzati  per  la  denaturazione
eventualmente prescritta in materia; 
   4) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti; 
   5) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o  la  sede  sociale
del responsabile delle indicazioni di cui al  presente  allegato,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 13 della legge; 
   6) il nome o la ragione  sociale  e  l'indirizzo  o  la  sede  del
produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto
terzi  o  su  formula  del   committente,   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 10, comma 3, e dall'articolo 18, comma 12, della legge; 
   7) i tenori analitici di: 
    umidita'; 
    proteina greggia; 
    grassi greggi; 
    cellulosa greggia; 
    ceneri gregge; 
ad eccezione che per i seguenti prodotti: 
    a) mangimi semplici elencati nell'allegato II,  parte  A,  per  i
quali vanno indicati i tenori analitici  riportati  nella  colonna  4
dell'allegato stesso; 
    b) i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte A,  per  i
quali deve essere indicato il cereale dal quale gli stessi derivano e
i tenori analitici di cellulosa greggia e ceneri gregge; 
    c) i cruscami di frumento per i quali  deve  essere  indicato  se
provenienti da grano duro o tenero o da miscela dei due tipi; 
    d) il "germe di riso" per  il  quale  devono  essere  indicati  i
tenori analitici di grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e
ceneri insolubili in acido cloridrico; 
    e) la "pula di riso" per la quale devono essere indicati i tenori
analitici di proteina  greggia,  grassi  greggi,  cellulosa  greggia,
ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico; 
    f) la "puletta di riso" per la quale  devono  essere  indicati  i
tenori  analitici  di  cellulosa  greggia,  ceneri  gregge  e  ceneri
insolubili in acido cloridrico; 
    g) le sostanze grasse di origine animale o vegetale non  previste
nell'allegato II, parte A, per le quali e' richiesta la dichiarazione
della materia prima di provenienza e del contenuto in umidita'; 
    h) i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i  tuberi,  le  radici,
gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse,  il  sottoprodotto
della lavorazione del risone denominato grana verde, i residui  della
fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra,  non  previsti
nell'allegato II, parte A, venduti freschi  o  conservati,  sia  allo
stato naturale che soltanto frantumati, per i quali non e'  richiesta
alcuna dichiarazione  dei  tenori  analitici.  La  dichiarazione  dei
tenori analitici  non  e'  richiesta  neppure  per  i  residui  della
vagliatura e pulitura dei  cereali  e  dei  semi  oleosi  allo  stato
naturale per i quali e' richiesta invece l'indicazione della o  delle
materie prime di provenienza; 
    8)  per  le  farine  di  origine  animale,  diverse   da   quelle
dell'allegato II, parte A, non e' richiesta l'indicazione del  tenore
analitico della  cellulosa  greggia,  e'  obbligatoria  l'indicazione
della materia prima di provenienza; 
    9) la denominazione di "granoturco degerminato"  e'  obbligatoria
quando il cereale viene posto in commercio intero o frantumato,  dopo
aver subito il processo di degerminazione; 
   10) per i  mangimi  semplici  di  origine  animale  di  produzione
nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione  di
cui all'articolo 4 della legge; 
   11) la quantita' netta espressa in unita' di massa per i  prodotti
solidi e in unita' di volume o di massa per i prodotti liquidi; per i
prodotti usualmente venduti  al  pezzo,  dovra'  essere  indicato  il
numero dei pezzi o la quantita' netta espressa in  unita'  di  massa.
L'indicazione della quantita' netta si intende  riferita  allo  stato
della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore. 
B) Per i mangimi composti: 
   1)  la  denominazione   del   mangime   secondo   le   definizioni
dell'allegato  I:  "mangime   completo",   "mangime   complementare",
"mangime  minerale",  "mangime  melassato",  "mangime   completo   da
allattamento", "mangime complementare da allattamento"; 
   2) la  specie  o  categoria  animale  alla  quale  il  mangime  e'
destinato; 
   3) le modalita' di impiego che indichino l'esatta destinazione del
mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata; 
   4) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o  la  sede  sociale
del responsabile delle indicazioni del  presente  allegato  ai  sensi
dell'art. 18, comma 13, della legge; 
   5) il nome o la ragione  sociale  e  l'indirizzo  o  la  sede  del
produttore, per i prodotti importati o per quelli preparati per conto
terzi o su formula del committente, salvo quanto  previsto  dall'art.
10, comma 3 e dall'art. 18 comma 12, della legge; 
   6) per i  mangimi  composti  per  animali  diversi  dagli  animali
familiari e' richiesta l'elencazione degli ingredienti, ivi  compresi
i prodotti chimico-industriali, designati con il loro nome specifico,
nell'ordine   decrescente   della    loro    importanza    ponderale.
L'indicazione  del  nome  specifico  degli  ingredienti  puo'  essere
sostituita con quella delle sottoelencate categorie  alle  quali  gli
ingredienti appartengono,  riportate  nell'ordine  decrescente  della
loro importanza ponderale. 
CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL 
   NOME SPECIFICO DEL SINGOLO INGREDIENTE NELLA ETICHETTATURA DEI 
   MANGIMI  COMPOSTI  DESTINATI  AGLI  ANIMALI  DIVERSI   DA   QUELLI
FAMILIARI. 
         CATEGORIA DEFINIZIONE 
6.1. Cereali in grani 
                                          I grani interi di qualunque 
                                         tipo di cereale (compreso il 
                                                     grano saraceno), 
                                        indipendentemente dalla forma 
                                         di presentazione, da cui non 
                                        sia stato asportato altro che 
                                        il tegumento e la pula 
6.2. Prodotti e sottoprodotti 
     dei cereali in grani 
                                         I prodotti e i sottoprodotti 
                                          del frazionamento dei grani 
                                         di cereali diversi dagli oli 
                                             compresi nella categoria 
                                                6.15. Tali prodotti e 
                                            sottoprodotti non debbono 
                                            contenere piu' del 25% di 
                                              cellulosa greggia sulla 
                                        sostanza secca 
6.3. Semi oleosi 
                                             I semi e i frutti oleosi 
                                            interi, indipendentemente 
                                        dalla forma di presentazione, 
                                                 da cui non sia stato 
                                               asportato altro che il 
                                        tegumento o la buccia 
6.4. Prodotti e sottoprodotti 
     di semi oleosi 
                                         I prodotti e i sottoprodotti 
                                         del frazionamento dei semi e 
                                           dei frutti oleosi, diversi 
                                          dagli oli e grassi compresi 
                                           nella categoria 6.15. Tali 
                                         prodotti e sottoprodotti non 
                                           debbono contenere piu' del 
                                             25% di cellulosa greggia 
                                             sulla sostanza secca. Il 
                                         predetto valore del 25% puo' 
                                                essere superato se e' 
                                              presente piu' del 5% di 
                                         grassi greggi sulla sostanza 
                                              secca o piu' del 15% di 
                                                proteine gregge sulla 
                                        sostanza secca 
6.5. Prodotti e sottoprodotti 
     di semi di leguminose 
                                          Semi di leguminose interi e 
                                        loro prodotti e sottoprodotti 
                                           diversi dai semi oleosi di 
                                            leguminose compresi nelle 
                                            categorie 6.3 e 6.4. Tali 
                                         prodotti e sottoprodotti non 
                                           debbono contenere piu' del 
                                             25% di cellulosa greggia 
                                        sulla sostanza secca 
6.6. Prodotti e sottoprodotti 
     di tuberi e radici 
                                         I prodotti e i sottoprodotti 
                                          derivati da tuberi e radici 
                                        diversi dalla barbabietola da 
                                              zucchero compresa nella 
                                         categoria 6.7. Tali prodotti 
                                          e sottoprodotti non debbono 
                                            contenere piu' del 25% di 
                                              cellulosa greggia sulla 
                                        sostanza secca 
6.7. Prodotti e sottoprodotti della 
     fabbricazione dello zucchero 
                                         I prodotti e i sottoprodotti 
                                           della barbabietola e della 
                                              canna da zucchero. Tali 
                                         prodotti e sottoprodotti non 
                                           debbono contenere piu' del 
                                             25% di cellulosa greggia 
                                        sulla sostanza secca 
6.8. Prodotti e sottoprodotti della 
     lavorazione della frutta 
                                         I prodotti e i sottoprodotti 
                                              della lavorazione della 
                                              frutta. Tali prodotti e 
                                            sottoprodotti non debbono 
                                            contenere piu' del 25% di 
                                              cellulosa greggia sulla 
                                          sostanza secca. Il predetto 
                                           valore del 25% puo' essere 
                                         superato se e' presente piu' 
                                        del 5% di grassi greggi sulla 
                                        sostanza secca o piu' del 15% 
                                             di proteine gregge sulla 
                                        sostanza secca 
6.9. Foraggi essiccati 
                                             Parte aerea delle piante 
                                        foraggere raccolte allo stato 
                                                    verde e essiccate 
                                                    artificialmente o 
                                          naturalmente. Tali prodotti 
                                        non devono contenere piu' del 
                                             25% di cellulosa greggia 
                                             sulla sostanza secca. Il 
                                         predetto valore del 25% puo' 
                                                essere superato se e' 
                                             presente piu' del 15% di 
                                                proteine gregge sulla 
                                        sostanza secca 
6.10. Prodotti cellulosici 
                                          Gli ingredienti dei mangimi 
                                           contenenti piu' del 25% di 
                                              cellulosa greggia sulla 
                                         sostanza secca, come paglie, 
                                        tegumenti e pula, diversi dai 
                                              prodotti compresi nelle 
                                        categorie 6.4, 6.8 e 6.9 
6.11. Prodotti lattiero-caseari 
                                            I prodotti derivati dalla 
                                        lavorazione del latte diversi 
                                        dai grassi separati del latte 
                                        compresi nella categoria 6.15 
6.12. Prodotti derivati da animali 
      terrestri 
                                              Prodotti derivati dalla 
                                          trasformazione degli scarti 
                                        di animali terrestri a sangue 
                                        caldo, definiti nell'articolo 
                                                2 della Direttiva del 
                                            Consiglio 90/667/CEE, che 
                                          sono praticamente esenti da 
                                         zoccoli, corna, pelle, pelo, 
                                         setole, contenuto del tratto 
                                                digerente e penne non 
                                           idrolizzate, eccettuati il 
                                             grasso estratto compreso 
                                            nella categoria 6.15, e i 
                                         prodotti contenenti piu' del 
                                         50% di ceneri sulla sostanza 
                                                 secca compresi nella 
                                        categoria 6.14 
6.13. Prodotti di pesce 
                                         Pesci e altri animali marini 
                                           a sangue freddo o parti di 
                                            essi, compresi i prodotti 
                                                  derivati dalla loro 
                                        lavorazione diversi dall'olio 
                                         di pesce separato e relativi 
                                              derivati compresi nella 
                                         categoria 6.15. Sono esclusi 
                                           i prodotti contenenti piu' 
                                              del 50% di ceneri sulla 
                                        sostanza secca compresi nella 
                                        categoria 6.14 
6.14. Minerali 
                                                 Sostanze organiche o 
                                          inorganiche contenenti piu' 
                                              del 50% di ceneri sulla 
                                        sostanza secca, diverse dalle 
                                         sostanze contenenti piu' del 
                                           5% sulla sostanza secca di 
                                         ceneri insolubili nell'acido 
                                        cloridrico 
6.15. Oli e grassi 
                                              Oli e grassi di origine 
                                            animale o vegetale e loro 
                                        derivati 
6.16. Prodotti della panetteria e 
      della produzione di paste 
      alimentari 
                                            Scarti ed eccedenze della 
                                        panetteria e della produzione 
                                        paste alimentari 
7) Per i mangimi composti per cani e gatti e' richiesta l'elencazione
degli  ingredienti,  ivi  compresi  i  prodotti  chimico-industriali,
designati con  il  loro  nome  specifico  in  ordine  decrescente  di
importanza  ponderale  oppure  con  l'indicazione  del  loro  tenore.
L'indicazione degli ingredienti puo'  essere  sostituita  con  quella
delle   sottoelencate   categorie,   alle   quali   gli   ingredienti
appartengono riportate anch'esse in ordine decrescente di importanza 
ponderale o con l'indicazione del loro tenore 
CATEGORIE DI INGREDIENTI CHE POSSONO SOSTITUIRE L'INDICAZIONE DEL 
   NOME SPECIFICO DEL SINGOLO  INGREDIENTE  NELLA  ETICHETTATURA  DEI
MANGIMI COMPOSTI DESTINATI AI CANI E GATTI 
                        CATEGORIA DEFINIZIONE 
7.1. Carni e derivati 
                                            Tutte le parti carnose di 
                                           animali terrestri a sangue 
                                          caldo, macellati, fresche o 
                                               conservate mediante un 
                                        opportuno trattamento e tutti 
                                         i prodotti e i sottoprodotti 
                                                    provenienti dalla 
                                        trasformazione del corpo o di 
                                           parti del corpo di animali 
                                        terrestri a sangue caldo 
7.2. Latte e derivati del latte 
                                           Tutti i prodotti lattiero- 
                                          caseari conservati mediante 
                                            un opportuno trattamento, 
                                        nonche' i sottoprodotti della 
                                        loro lavorazione 
7.3. Uova e prodotti a base di uova 
                                           Tutti i prodotti a base di 
                                           uova, freschi o conservati 
                                                   mediante opportuno 
                                               trattamento, nonche' i 
                                             sottoprodotti della loro 
                                        lavorazione 
7.4. Oli e grassi 
                                             Tutti gli oli e i grassi 
                                        animali o vegetali 
7.5. Lieviti 
                                               Tutti i lieviti le cui 
                                        cellule siano state uccise ed 
                                        essiccate 
7.6. Pesci e sottoprodotti dei pesci 
                                         I pesci o le parti di pesci, 
                                        freschi o conservati mediante 
                                            un opportuno trattamento, 
                                          nonche' sottoprodotti della 
                                        loro lavorazione 
7.7. Cereali 
                                           Tutte le specie di cereali 
                                         indipendentemente dalla loro 
                                           presentazione o i prodotti 
                                        ottenuti dalla trasformazione 
                                               del corpo farinoso dei 
                                        cereali 
7.8. Ortaggi 
                                         Tutte le specie di ortaggi e 
                                                 di legumi, freschi o 
                                               conservati mediante un 
                                        opportuno trattamento 
7.9. Sottoprodotti di origine vegetale 
                                        Sottoprodotti provenienti dal 
                                             trattamento dei prodotti 
                                         vegetali, in particolare dei 
                                          cereali, degli ortaggi, dei 
                                        legumi e dei semi oleosi 
7.10. Estratti di proteine vegetali 
                                          Tutti i prodotti di origine 
                                        vegetale le cui proteine sono 
                                        state concentrate mediante un 
                                         trattamento appropriato, che 
                                          contengono almeno il 50% di 
                                        proteine gregge rispetto alla 
                                        sostanza secca, eventualmente 
                                        ristrutturate (testurizzate) 
7.11. Sostanze minerali 
                                        Tutte le sostanze inorganiche 
                                             adatte all'alimentazione 
                                        animale 
7.12. Zuccheri 
                                        Tutti i tipi di zucchero 
7.13. Frutta 
                                         Tutte le varieta' di frutta, 
                                        fresche o conservate mediante 
                                        un opportuno trattamento 
7.14. Noci 
                                          Tutte le polpe di frutti in 
                                        guscio 
7.15. Semi 
                                                Tutti i semi interi o 
                                        grossolanamente macinati 
7.16. Alghe 
                                            Tutte le specie di alghe, 
                                        fresche o conservate mediante 
                                        un opportuno trattamento 
7.17. Molluschi e crostacei 
                                                Tutti i crostacei e i 
                                                   molluschi anche in 
                                                conchiglia, freschi o 
                                               conservati mediante un 
                                               opportuno trattamento, 
                                        nonche' i sottoprodotti della 
                                        loro lavorazione 
7.18. Insetti 
                                        Tutte le specie di insetti in 
                                               tutte le fasi del loro 
                                        sviluppo 
7.19. Prodotti del panificio 
                                                 Tutti i prodotti del 
                                          panificio: pane, biscotti e 
                                        paste 
   8) I tenori analitici indicati nel seguente prospetto: 
    

 ____________________________________________________________________
|Mangimi per animali| Componenti analitici   |   Categoria di animali|
|                   |  e relativi tenori     |     o specie animale  |
|                   |   (dichiarazioni       |                       |
|                   |    obbligatorie)       |                       |
|___________________|________________________|_______________________|
|       (1)         |         (2)            |           (3)         |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi completi...| - Proteina greggia     |                       |
|                   | - Grassi greggi        | Tutti gli animali,    |
|                   | - Cellulosa greggia    | salvo gli animali     |
|                   | - Ceneri gregge        | familiari diversi     |
|                   |                        | dai cani e dai gatti  |
|                   |                        |                       |
|                   | - Lisina               | Suini                 |
|                   | - Metionina            | Pollame               |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi complemen- |                        |                       |
|tari - minerali....| - Calcio               |                       |
|                   | - Fosforo              | Tutti gli animali     |
|                   | - Sodio                |                       |
|                   |                        |                       |
|                   | - Magnesio             | Ruminanti             |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi complemen- |                        |                       |
|tari - melassati...| - Proteina greggia     |                       |
|                   | - Cellulosa greggia    |                       |
|                   | - Zuccheri totali      | Tutti gli animali     |
|                   |    (saccarosio)        |                       |
|                   | - Ceneri gregge        |                       |
|                   |                        |                       |
|                   | - Magnesio >= 0,5%     | Ruminanti             |
|___________________|________________________|_______________________|
|Mangimi complemen- |                        |                       |
|tari - altri.......| - Proteina greggia     |Tutti gli animali,salvo|
|                   | - Grassi greggi        |gli animali familiari  |
|                   | - Cellulosa greggia    |diversi dai cani e dai |
|                   | - Ceneri gregge        |gatti                  |
|                   |                        |                       |
|                   | - Calcio  >= 5%        |Animali diversi dagli  |
|                   | - Fosforo >= 2%        |animali familiari      |
|                   |                        |                       |
|                   | - Magnesio >= 0,5%     |Ruminanti              |
|                   |                        |                       |
|                   | - Lisina               |Suini                  |
|                   |                        |                       |
|                   | - Metionina            |Pollame                |
|___________________|________________________|_______________________|

    
9) il tenore di umidita' dei mangimi composti deve essere  dichiarato
nel caso in cui superi: 
     - il 7% nei  mangimi  da  allattamento  e  negli  altri  mangimi
composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40%; 
     - il 5% nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche; 
     - il 10% nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche; 
     - il 14% negli altri mangimi composti. 
   10) la data di conservazione minima; 
   11) la data  di  produzione  o  il  numero  di  riferimento  della
partita; 
   12) la quantita' netta espressa in unita' di massa per i  prodotti
solidi e in unita' di volume o di massa per i prodotti liquidi; 
   13) per i mangimi composti di produzione nazionale  devono  essere
indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5  e  6
della legge. 
   Per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e  dai  gatti
le denominazioni "mangime completo" o "mangime complementare" possono
essere sostituite dalla denominazione di "mangime composto"; in  tale
caso le indicazioni obbligatorie e facoltative sono  quelle  previste
per i mangimi completi. 
   Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre ingredienti
non sono richieste le indicazioni relative ai punti 2) e 3),  qualora
gli ingredienti utilizzati risultino chiaramente nella denominazione. 
   Per le miscele di semi interi non e'  richiesta  la  dichiarazione
dei tenori analitici che comunque puo' essere fornita in  conformita'
con quanto specificato nell'allegato IV. 
   L'impiego  di  una  delle  due  forme   di   dichiarazione   degli
ingredienti (per categorie o con il nome specifico)  esclude  l'altra
salvo il caso in cui un ingrediente non appartenga  ad  alcuna  delle
categorie previste; in tal caso l'ingrediente, designato con  il  suo
nome specifico, viene  citato  nell'ordine  di  importanza  ponderale
rispetto alle categorie. 
   La data di  conservazione  minima  deve  essere  espressa  con  le
seguenti indicazioni: 
    - "da consumarsi entro",  seguita  dall'indicazione  del  giorno,
mese ed anno, per i mangimi  molto  deperibili  dal  punto  di  vista
microbiologico; 
    - "da consumarsi preferibilmente entro", seguita dall'indicazione
del mese e dell'anno, per gli altri mangimi. 
   Qualora  altre  disposizioni  concernenti   i   mangimi   composti
prescrivano di indicare una data di conservazione minima,  si  dovra'
indicare una sola data: quella a scadenza piu' vicina. 
   La data di produzione viene espressa con la seguente indicazione: 
    "Prodotto  (x  giorni,  mesi  o  anni)  prima   della   data   di
conservazione minima indicata". 
   La data di conservazione minima, la quantita' netta ed  il  numero
di riferimento della  partita,  possono  essere  indicati  fuori  dal
riquadro di cui al primo comma del presente allegato; in questo  caso
le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del  posto
in cui tali indicazioni sono riportate. 
   L'indicazione della quantita' netta si intende riferita allo stato
della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore. 
C) Per i mangimi semplici o composti contenenti premiscele, 
   premiscele medicate o additivi: 
   1) tutte le indicazioni previste alle parti A) e B)  del  presente
allegato secondo che si tratti  di  mangimi  semplici  o  di  mangimi
composti; 
   2) i  mangimi  composti  contenenti  premiscele  medicate  debbono
riportare in etichetta le denominazioni di  cui  al  punto  1)  della
parte  B),   accompagnate   dal   termine   "medicato"   ed   inoltre
l'indicazione   quantitativa    e    qualitativa    delle    sostanze
farmacologicamente  attive  contenute  per   ogni   chilogrammo,   le
istruzioni per l'uso con l'indicazione delle dosi  di  impiego  e  di
somministrazione, la data con la quale  deve  intendersi  scaduto  il
periodo di validita' per l'uso per i prodotti soggetti ad alterazione
con il tempo, da riportare con l'espressione  "da  consumarsi  entro"
seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno; 
   3) i mangimi contenenti additivi debbono riportare in etichetta le
indicazioni riportate nel decreto del Presidente della Repubblica  1›
marzo 1992, n. 228. 
3. Il testo dell'allegato IV e' sostituito dal seguente: 
                       INDICAZIONI FACOLTATIVE 
   Oltre  alle  indicazioni  obbligatorie  di  cui  all'allegato  III
possono essere apposte nello stesso riquadro ivi previsto,  anche  le
indicazioni facoltative riportate nel presente allegato: 
    1) Il marchio commerciale  di  identificazione  del  responsabile
delle  indicazioni  e  la  denominazione  o  marca  commerciale   del
prodotto; 
    2) il nome o la ragione sociale ed indirizzo o sede  sociale  del
produttore  se  questi  non  e'  responsabile  delle  indicazioni  di
etichettatura; 
    3) per i mangimi composti destinati ad animali familiari, diversi
dai cani e dai gatti, l'elencazione degli ingredienti conformemente a
quanto previsto al punto 7 della parte B dell'allegato III; 
    4) il numero di riferimento della partita; 
    5) per i mangimi semplici, la data di conservazione minima; 
    6) per i mangimi composti, la  data  di  produzione  da  indicare
conformemente a quanto previsto nell'allegato III; 
    7) il Paese di produzione o di preparazione; 
    8) il prezzo del prodotto; 
    9) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte; 
    10)  l'indicazione  sullo  stato  fisico  del   mangime   o   sul
trattamento specifico subito; 
    11) per le miscele di semi interi, i  tenori  analitici  previsti
nella parte B dell'allegato III; 
   12) per  i  mangimi  composti  i  tenori  analitici  indicati  nel
seguente prospetto: 
    

 ___________________________________________________________________
|Mangimi per animali| Componenti analitici   | Categoria di animali |
|                   |  e relativi tenori     |   o specie animale   |
|                   |   (dichiarazioni       |                      |
|                   |    obbligatorie)       |                      |
|___________________|________________________|______________________|
|       (1)         |         (2)            |           (3)        |
|___________________|________________________|______________________|
|Mangimi completi...| - Proteina greggia     | Animali familiari    |
|                   | - Grassi greggi        | diversi dai cani     |
|                   | - Cellulosa greggia    | e dai gatti          |
|                   | - Ceneri gregge        |                      |
|                   |                        |                      |
|                   | - Lisina               | Animali diversi dai  |
|                   |                        | suini                |
|                   | - Metionina            | Animali diversi dal  |
|                   |                        | pollame              |
|                   |                        |                      |
|                   | - Cistina              |                      |
|                   | - Treonina             | Tutti gli animali    |
|                   | - Triptofano           |                      |
|                   |                        |                      |
|                   | - Valore energetico    |Pollame (dichiarazione|
|                   |                        |con metodo CEE)       |
|                   |                        |                      |
|                   | - Amido                |                      |
|                   | - Zuccheri totali      |                      |
|                   |   (saccarosio)         |                      |
|                   | - Zuccheri totali      |                      |
|                   |   + amido              |                      |
|                   | - Calcio               | Tutti gli animali    |
|                   | - Sodio                |                      |
|                   | - Fosforo              |                      |
|                   | - Magnesio             |                      |
|                   | - Potassio             |                      |
|___________________|________________________|______________________|
|Mangimi complemen- |                        |                      |
|tari - minerali... | - Proteina greggia     |                      |
|                   | - Cellulosa greggia    |                      |
|                   | - Ceneri gregge        |                      |
|                   | - Grassi greggi        |                      |
|                   | - Lisia                | Tutti gli animali    |
|                   | - Metionina            |                      |
|                   | - Cistina              |                      |
|                   | - Treonina             |                      |
|                   | - Triptofano           |                      |
|                   |                        |                      |
|                   | - Magnesio             | Animali diversi      |
|                   |                        | dai ruminanti        |
|                   |                        |                      |
|                   | - potassio             | Tutti gli animali    |
|___________________|________________________|______________________|
|Mangimi complemen- |                        |                      |
|tari melassati.... | - Calcio               |                      |
|                   | - Fosforo              | Tutti gli animali    |
|                   | - Sodio                |                      |
|                   | - Potassio             |                      |
|Mangimi complemen- |                        |                      |
|tari melassati.... | - Magnesio >= 0,5%     | Animali diversi dai  |
|                   |                        | ruminanti            |
|                   |                        |                      |
|                   | - Magnesio >= 0,5%     | Tutti gli animali    |
|___________________|________________________|______________________|
|Mangimi comple-    |                        |                      |
|tementari - altri. | - Proteina greggia     | Animali familiari    |
|                   | - Grassi greggi        | diversi dai cani e   |
|                   | - Cellulosa greggia    | dai gattti           |
|                   | - Ceneri gregge        |                      |
|                   |                        |                      |
|                   | - Calcio >= 0,5%       | Animali familiari    |
|                   |                        |                      |
|                   | - Calcio < 0,5%        | Tutti gli animali    |
|                   |                        |                      |
|                   | - Fosforo >= 2%        | Animali familiari    |
|                   |                        |                      |
|                   | - Fosforo < 2%         | Tutti gli animali    |
|                   |                        |                      |
|                   | - Magnesio >= 0,5%     | Animali diversi      |
|                   |                        | dai ruminanti        |
|                   |                        |                      |
|                   | - Magnesio < 0,5%      |                      |
|                   | - Sodio                | Tutti gli animali    |
|                   | - Potassio             |                      |
|                   |                        |                      |
|                   | - Valore energetico    | Pollame (dichiara-   |
|                   |                        | zione con metodo CEE)|
|                   |                        |                      |
|                   | - Lisina               | Animali diversi dai  |
|                   |                        | suini                |
|                   |                        |                      |
|                   | - Metionina            | Animali diversi dal  |
|                   |                        | pollame              |
|                   | - Cistina              |                      |
|                   | - Treonina             |                      |
|                   | - Triptofano           |                      |
|                   | - Amido                | Tutti gli animali    |
|                   | - Zuccheri totali      |                      |
|                   |   (saccarosio)         |                      |
|                   | - Zuccheri totali      |                      |
|                   |   + amido              |                      |
|___________________|________________________|______________________|

    
13) Per i mangimi composti e'  consentito  dichiarare  il  tenore  di
umidita' quando questo  e'  pari  o  inferiore  ai  limiti  riportati
nell'allegato  III  ed  il  tenore  in  ceneri  insolubili  in  acido
cloridrico quando questo e' inferiore  o  pari  ai  limiti  riportati
nell'allegato V. 
   14) Per i mangimi composti per  animali  familiari  e'  consentito
mettere in rilievo la presenza o lo  scarso  tenore  di  uno  o  piu'
ingredienti essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal  caso
il tenore minimo o massimo espresso  in  percentuale  in  peso  degli
ingredienti messi in evidenza deve essere chiaramente  indicato  o  a
fianco  della   dichiarazione   relativa   all'ingrediente   o   agli
ingredienti  evidenziati  o  nell'elenco  degli  ingredienti  ovvero,
qualora si  utilizzi  il  sistema  di  dichiarazione  per  categorie,
menzionando  l'ingrediente  o  gli  ingredienti   e   le   rispettive
percentuali in peso,  a  fianco  della  corrispondente  categoria  di
ingredienti. 
   15)  Per  il  mangime  semplice  denominato  polpe  essiccate   di
barbabietola da  zucchero  e'  consentito  dichiarare  il  tenore  di
cellulosa greggia. 
   Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 3
dell'articolo 11 della legge, purche' nettamente separate da tutte le
altre indicazioni previste nel presente allegato e nell'allegato III. 
Tali informazioni: 
    - non possono precisare la presenza o  il  tenore  di  componenti
analitici  diversi  da  quelli  riportati  nel  presente  allegato  e
nell'allegato III; 
    - non  devono  indurre  l'acquirente  in  errore  attribuendo  al
mangime effetti e proprieta' che  non  possiede,  suggerendo  che  il
mangime possiede caratteristiche particolari quando tutti  i  mangimi
similari posseggono queste stesse  caratteristiche,  o  in  qualsiasi
altro modo; 
    - non devono vantare proprieta' terapeutiche ed in particolare la
capacita' di prevenire, curare o guarire malattie; 
    - devono riguardare elementi oggettivi o misurabili  che  possono
essere comprovati. 
4. Il testo dell'allegato V e' sostituito dal seguente: 
PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE PER IL 
CONSUMO 
   Non  e'  consentito  utilizzare  per  il  commercio   o   per   la
distribuzione per il consumo: 
   1) mangimi  semplici  contenenti  sostanze  leganti  in  quantita'
superiori al 3% in peso riferito al prodotto tal quale. 
   2) mangimi semplici con  tenore  in  ceneri  insolubili  in  acido
cloridrico superiore al 2% in  peso  riferito  alla  sostanza  secca,
fatta eccezione per i mangimi semplici sotto elencati, il cui  tenore
massimo e' indicato a fianco di ciascuno di essi: 
    

panello di neuk  ..............................................  3,4%
panello di sesamo  ............................................  5,0%
farina di estrazione di sesamo  ...............................  5,0%
fiocchi di orzo  ..............................................  0,5%
fiocchi di granoturco  ........................................  0,5%
fiocchi di patate  ............................................  1,7%
riso di foraggio macinato  ....................................  1,0%
rotture di riso  ..............................................  1,0%
pula vergine di riso  .........................................  1,7%
pula vergine di riso a basso tenore in  carbonato  di  calcio..  1,7%
pula di riso  .................................................  2,5%
puletta di riso  ..............................................  6,0%
farinaccio di riso  ...........................................  0,6%
amido di granoturco gonfiato (pregelatinizzato)  ..............  0,5%
amido di granoturco pregelatinizzato  parzialmente  idrolizzato  0,5%
glutine di granoturco  ........................................  0,5%
amido di riso  ................................................  0,5%
amido di riso pregelatinizzato  ...............................  0,5%
glutine di riso  ..............................................  0,5%
amido di frumento  ............................................  0,5%
amido di frumento pregelatinizzato  ...........................  0,5%
amido di frumento pregelatinizzato  parzialmente  idrolizzato..  0,5%
glutine di frumento  ..........................................  0,5%
amido di manioca  .............................................  0,5%
amido di manioca gonfiato (pregelatinizzato)  .................  0,5%
fecola di patate  .............................................  0,5%
fecola di patate pregelatinizzata  ............................  0,5%
fecola di patate pregelatinizzata e  parzialmente  idrolizzata.  0,5%
proteine di patate  ...........................................  0,5%
polpe essiccate di barbabietole da zucchero  ..................  3,5%
polpe fresche di barbabietole  ................................  3,5%
polpe fresche di barbabietole surpressate (con contenuto in sostanza
secca non inferiore al 18%) .................................... 3,5%
polpe fresche di barbabietole pressate borlandate (con contenuto in
sostanza secca non inferiore al 18%)  .........................  3,5%
polpe secche di barbabietole melassate  .......................  3,5%
polpe secche di barbabietole borlandate  ......................  3,5%
lieviti essiccati  ............................................  1,1%
farina di erbe disidratate  ...................................  3,4%
farina di erba medica disidratata  ............................  3,4%
farina di trifoglio disidratata  ..............................  3,4%
foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati  ....  4,0%
farina, fettucce o radici di manioca  .........................  3,3%
farina, fettucce o radici di manioca tipo 55  .................  4,0%
polpa di manioca essiccata  ...................................  2,3%
latte scremato in polvere Spray o Hatmaker o Roller  ..........  0,5%
latticello in polvere  ........................................  0,5%
siero di latte in polvere o in granuli  .......................  0,5%
siero di latte in polvere delattosato  ........................  0,5%
proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte
in polvere ....................................................  0,5%
farina di carne  ..............................................  2,2%
ciccioli di carne  ............................................  0,5%
scarti essiccati di macellazione del pollame  .................  3,3%
farina di piume idrolizzate  ..................................  3,4%
farina di pesce  ..............................................  2,2%
carbonato di calcio  ..........................................  5,0%
alghe marine calcaree  ........................................  5,0%

    
Non e' previsto alcun tenore massimo in ceneri  insolubili  in  acido
cloridrico per i semi, i frutti, le paglie, e per gli  altri  mangimi
semplici, dell'allegato III, parte A (diversi da quelli riportati nel
presente allegato), per i quali non e' richiesta alcuna dichiarazione
dei tenori analitici. 
   3) i seguenti mangimi semplici: 
farina di estrazione di  sansa  di  oliva  con  tenore  di  cellulosa
greggia superiore al 35%; 
farina di estrazione di vinaccioli con tenore  di  cellulosa  greggia
superiore al 37%; 
farina di estrazione di soia  tostata  e  decorticata  con  attivita'
ureasica superiore a 0,4 e con tenore in cellulosa greggia  superiore
al 4%; 
farina  di  estrazione  di  soia  tostata,  con  attivita'   ureasica
superiore a 0,4%; 
panello e farina di estrazione di girasole decorticato con tenore  in
cellulosa greggia superiore al 16%; 
panello e farina di estrazione di girasole  parzialmente  decorticato
con tenore in cellulosa greggia superiore al 27,5%; 
farina  di  carne  con  tenore  di  proteina  greggia  e  di  fosforo
rispettivamente inferiore al 55% e superiore al 5,5%; 
farina di carne ed ossa con tenore di proteina greggia e  di  fosforo
rispettivamente inferiore al 40% e superiore al 9%; 
farina di pesce con tenore di cloruri, espressi in NaCl, superiore al
4,4% e di carbonato di calcio superiore al 2,8%; 
idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) con tenore in  cloruri,
espressi in NaCl, superiore all'1% e fosforo totale inferiore al 16%; 
bis-(diidrogenofosfato) di calcio (fosfato monocalcico) con tenore in
cloruri,  espresso  in  NaCl,  superiore  all'1%  e  fosforo   totale
inferiore al 22%; 
proteina dl siero di latte in polvere o albumina di latte in  polvere
con tenore di proteina greggia inferiore al 76%; 
pula di riso  a  basso  tenore  di  carbonato  di  calcio  contenente
carbonato di calcio in quantita' superiore al 3%; 
   4) mangimi composti con un tenore in ceneri  insolubili  in  acido
cloridrico superiore al 3,3%, rispetto alla sostanza  secca,  ove  si
tratti di miscele contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e
con un tenore superiore al 2,2%, rispetto alla sostanza secca,  negli
altri casi; 
il tenore del 2,2% puo' essere superato nel caso di: 
    - mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati; 
    - mangimi composti minerali; 
    - mangimi composti costituiti per oltre  il  50%  da  fettucce  o
polpa di barbabietola da zucchero; 
    - mangimi composti destinati ai pesci di allevamento, con  tenore
di farina di pesce superiore al 15%, 
    a condizione che il  contenuto  di  ceneri  insolubili  in  acido
cloridrico sia dichiarato e riferito al peso del mangime tal quale. 
   5) mangimi da allattamento per vitelli di peso  vivo  inferiore  o
pari a 70 kg, con un tenore  in  ferro  inferiore  a  30  mg  per  kg
calcolato al tasso di umidita' del 12%. 
5. Il testo dell'allegato VII e' sostituito dal seguente: 
  "Sui tenori dei  componenti  analitici  sono  ammesse  le  seguenti
tolleranze: 
A) MANGIMI SEMPLICI. 
 1. Se il tenore accertato e' inferiore e quello dichiarato: 
   1.1. Proteina greggia: 
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%; 
5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%; 
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 
10% per i tenori dichiarati lnferiori al 25% fino al 10%; 
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.2. Grassi greggi: 
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   1.3. Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio,  lattosio  e
glucosio: 
2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 5%; 
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   1.4. Amido e inulina: 
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%; 
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.5. Carotene, vitamina A e xantofille: 
30% dei tenore dichiarato. 
   1.6. Metionina, lisina: 
30% del tenore dichiarato; 
   1.7. Fosforo totale, sodio, calcio, magnesio: 
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%; 
0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%. 
   1.8. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore
accertato delle sopraindicate voci  analitiche  risulta  superiore  a
quello dichiarato, fatta eccezione dei  casi  espressamente  previsti
nel paragrafo 2. 
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 
   2.1. Grassi greggi: 
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.2. Cellulosa greggia: 
2.1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 
15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%; 
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%. 
   2.3. Umidita': 
3,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%; 
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%; 
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%; 
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.4. Ceneri gregge: 
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.5. Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri  espressi  in
cloruro di sodio: 
10% per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%; 
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%. 
   2.6. Fosforo totale (per la farina di carne e  per  la  farina  di
carne ed ossa), sodio (per il siero di latte in polvere o in  granuli
e per il siero di latte in polvere delattosato), carbonato di  calcio
(per la pula vergine di riso a basso tenore di carbonato di calcio  e
per la farina di pesce) e sostanze insolubili in etere di petrolio: 
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%; 
0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%. 
   2.7. Indice di acidita': 
1,5 unita' per i valori pari o superiori al 15%; 
10% per i valori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%; 
0,2 unita' per i valori dichiarati inferiori al 2%. 
   2.8. Basi azotate volatili: 
20% del tenore dichiarato. 
   2.9. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore
accertato delle sopraindicate voci  analitiche  risulta  inferiore  a
quello dichiarato, fatta eccezione dei  casi  espressamente  previsti
nel paragrafo 1. 
B) MANGIMI COMPOSTI AD ECCEZIONE DI QUELLI PER ANIMALI FAMILIARI. 
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 
   1.1. Proteina greggia: 
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%; 
5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%; 
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%; 
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.2. Grassi greggi: 
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   1.3. Zuccheri totali: 
2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%; 
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.4. Amido e zuccheri totali piu' amido: 
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%; 
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%. 
   1.5. Sodio, potassio e magnesio: 
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 7,5%; 
0,75 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 7,5% fino al 5%; 
15% per i tenori dichiarati inferiori al 5% fino allo 0,7%; 
0,1 unita' per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7%. 
   1.6. Fosforo totale e calcio: 
1,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%; 
7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%, 
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%; 
15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%; 
0,15 unita' per i tenori dichiarati inferiori all'1%. 
   1.7. Metionina, cistina, lisina, treonina e triptofano: 
30% del tenore dichiarato. 
   1.8. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati
sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle  indicate  per  ogni
componente analitico. Sono regolari i mangimi per i  quali  i  tenori
riscontrati di metionina,  cistina,  lisina,  treonina  e  triptofano
risultano comunque superiori a quelli dichiarati. 
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato: 
   2.1. Umidita': 
3,5 unita' per i tenori dichiarati pari e superiori al 70%; 
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%; 
2,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%; 
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.2. Ceneri gregge: 
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%; 
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%. 
   2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico: 
1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%; 
10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%; 
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%. 
   2.4. Cellulosa greggia: 
2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%; 
15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%; 
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%. 
   2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati
sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle  indicate  per  ogni
componente analitico. Sono regolari i mangimi per i  quali  i  tenori
riscontrati in umidita'  e  ceneri  insolubili  in  acido  cloridrico
risultano comunque inferiori a quelli dichiarati. 
C) MANGIMI COMPOSTI PER ANIMALI FAMILIARI. 
1. Se il tenore accertato e' inferiore a quello dichiarato: 
   1.1. Proteina greggia: 
3,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%; 
16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%; 
2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%. 
   1.2. Grassi greggi: 
  2,5 unita' del tenore dichiarato. 
   1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati
sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze  doppie  per  la
proteina greggia e tolleranza uguale per i grassi greggi. 
2. Se il tenore accertato e' superiore a quello dichiarato 
   2.1. Umidita': 
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%; 
7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%; 
1,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 20%. 
   2.2. Ceneri gregge: 
1,5 unita' del tenore dichiarato. 
   2.3. Cellulosa greggia: 
1 unita' del tenore dichiarato. 
   2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati
sono ammesse, rispetto a quelle indicate, tolleranze  triple  per  le
ceneri gregge e la cellulosa greggia. 
Sono regolari i mangimi per i quali il  tenore  di  umidita'  risulta
comunque inferiore a quello dichiarato. 
D) IMPUREZZE BOTANICHE. 
   1. Le impurezze botaniche nei mangimi semplici non possono  essere
superiori al 5%. 
Sono considerate impurezze botaniche: 
 a) le impurita' naturali, ma innocue (per  esempio  la  paglia  e  i
pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate,  i  semi  delle
erbe spontanee); 
 b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un 
processo di lavorazione precedente, purche' la loro percentuale non 
superi lo 0,5%. 
   2. Nei mangimi composti e'  ammessa  la  presenza  delle  suddette
impurezze botaniche in quantita' corrispondente alla percentuale  dei
mangimi semplici di origine vegetale impiegata. 
   Nei mangimi composti e' tollerata anche la  presenza,  nel  limite
del 2% di mangimi semplici che  siano  residuati  negli  impianti  di
fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.