Art. 15. 
  1. Le autorizzazioni a produrre, a preparare per conto terzi  ed  a
distribuire mangimi medicati gia' concesse conservano  validita'  per
un periodo di un anno dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, purche' venga presentata domanda di autorizzazione ai  sensi
del presente decreto entro sei mesi da tale data.