IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 40 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  90/220/CEE  del
Consiglio del 23  aprile  1990,  concernente  l'emissione  deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1› marzo 1993: 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  della  sanita',   dell'ambiente,
dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le misure volte a  proteggere  la
salute umana e l'ambiente nei confronti della: 
   a) emissione  deliberata  di  organismi  geneticamente  modificati
nell'ambiente; 
   b)  immissione  sul  mercato  di  prodotti  contenenti   organismi
geneticamente  modificati  o  costituiti  da  essi,  destinati   alla
successiva emissione deliberata nell'ambiente. 
 
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.