Art. 10 
 
  1. Il Ministero della  sanita'  puo'  consentire  l'immissione  sul
mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi solo se: 
    a) e' stato dato l'assenso ad una notifica ai sensi del titolo II
ovvero e' stata gia' effettuata dall'autorita' competente  un'analisi
di rischio in base agli stessi elementi descritti nel titolo II; 
    b) i prodotti sono conformi alla  normativa  comunitaria  che  li
riguarda; 
    c) i prodotti  rispondono  ai  requisiti  previsti  dal  presente
titolo in ordine alla valutazione del rischio ambientale. 
  2. Gli articoli da 11 a 17 non concernono i prodotti per i quali in
base a disposizioni comunitarie e' prevista una specifica valutazione
del rischio ambientale analoga a quella del presente decreto.