Art. 10 1. Il Ministero della sanita' puo' consentire l'immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi solo se: a) e' stato dato l'assenso ad una notifica ai sensi del titolo II ovvero e' stata gia' effettuata dall'autorita' competente un'analisi di rischio in base agli stessi elementi descritti nel titolo II; b) i prodotti sono conformi alla normativa comunitaria che li riguarda; c) i prodotti rispondono ai requisiti previsti dal presente titolo in ordine alla valutazione del rischio ambientale. 2. Gli articoli da 11 a 17 non concernono i prodotti per i quali in base a disposizioni comunitarie e' prevista una specifica valutazione del rischio ambientale analoga a quella del presente decreto.