Art. 11 1. Il fabbricante o l'importatore nella Comunita' europea che intende immettere per la prima volta sul mercato un OGM o una combinazione di OGM ovvero includerli per la prima volta in un prodotto, e' tenuto a darne preventiva notifica al Ministero della sanita' e a trasmettere copia al Ministero dell'ambiente informandone gli altri Ministeri indicati all'art. 2. 2. La notifica comprende: a) le informazioni di cui all'allegato II, integrate, se necessario per tener conto della diversita' dei luoghi d'impiego del prodotto, da altre informazioni sui dati e sui risultati ottenuti a seguito di emissioni effettuate a scopo di ricerca e sviluppo riguardanti gli ecosistemi che potrebbero essere interessati dall'uso del prodotto; b) una valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente collegato con l'OGM o una combinazione di OGM contenuti nel prodotto, incluse le informazioni ottenute nel corso della fase di ricerca e sviluppo relative alle ripercussioni dell'emissione sulla salute umana e sull'ambiente; c) le condizioni di immissione sul mercato del prodotto, ivi comprese le condizioni specifiche di uso e di manipolazione ed una proposta di etichettatura e d'imballaggio contenente almeno le indicazioni di cui all'allegato III. 3. Se, in base ai risultati di un'emissione notificata ai sensi del titolo II o in base a motivi sostanziali, razionali e scientifici, il notificante, ritiene che l'immissione sul mercato e l'uso di un prodotto non comportino rischi per la salute umana e l'ambiente, puo' chiedere di essere esonerato dall'obbligo di fornire le informazioni di cui all'allegato III B. 4. Il notificante include nella notifica le informazioni sui dati e sui risultati di emissioni degli stessi OGM o della stessa combinazione di OGM in precedenza o nello stesso contesto notificati o effettuati nella Comunita' economica europea o al di fuori di essa. 5. Il notificante puo' fare riferimento ai dati o ai risultati di notifiche precedentemente presentate da altri notificanti, purche' questi abbiano espresso il proprio consenso per iscritto. 6. Ogni nuovo prodotto contenente lo stesso OGM o la stessa combinazione di OGM o costituito da essi e destinato ad un uso diverso deve essere notificato separatamente. 7. Il notificante puo' effettuare l'emissione solo dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento formale di assenso del Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 13, nel rispetto delle condizioni ivi previste. 8. Qualora siano disponibili nuove informazioni sui rischi del prodotto per la salute umana o per l'ambiente, prima o dopo il provvedimento formale di assenso il notificante e' tenuto, nel piu' breve tempo possibile: a) a rivedere le informazioni e le condizioni specificate nel comma 2; b) ad informare i Ministeri della sanita' e dell'ambiente; c) ad adottare le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.