Art. 12 
 
  1. Dopo aver accusato ricevuta della notifica di cui  all'art.  11,
il Ministero della sanita' dopo l'istruttoria preliminare di  cui  al
comma 2, la sottopone alla commissione di cui all'art. 7. 
  2. Il Ministero della sanita',  in  collaborazione  con  l'Istituto
superiore di sanita', effettua l'istruttoria  preliminare  esaminando
la  conformita'  delle  notifiche  alle  disposizioni  del   presente
decreto, la accuratezza e la completezza delle informazioni fornite e
valutando i rischi delle emissioni e le precauzioni raccomandate  per
un uso sicuro del prodotto. 
  3. All'istruttoria  preliminare  di  cui  al  comma  2  partecipano
esperti   tecnici   designati   dai   Ministeri    dell'ambiente    e
dell'agricoltura e delle foreste. 
  4.  Entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della  notifica,   il
Ministero  della  sanita',  in  conformita'  del  parere  reso  dalla
commissione  di  cui  all'art.  7  e  valutate  eventuali  specifiche
esigenze  di  prevenzione  ambientale   manifestate   dal   Ministero
dell'ambiente: 
    a) o trasmette il  fascicolo  alla  commissione  delle  Comunita'
europee con parere favorevole, 
    b) o informa il notificante che  l'emissione  progettata  non  e'
conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto e che  quindi
la notifica e' respinta e l'immissione sul mercato  non  puo'  essere
effettuata. 
  5. Nel caso di cui al comma 4, lettera a), il  fascicolo  trasmesso
alla commissione delle Comunita' europee comprende una sintesi  della
notifica, redatta secondo lo schema fissato dalla commissione  stessa
e una dichiarazione delle condizioni alle quali  il  Ministero  della
sanita' propone di consentire l'immissione sul mercato del prodotto. 
  6. Il Ministero della sanita' nel caso in cui accolga la  richiesta
del notificante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, di  non  conformarsi
ad alcuni requisiti previsti  nell'allegato  III  B,  ne  informa  la
commissione delle Comunita' europee. 
  7.  Il  Ministero  della  sanita'   qualora   riceva   informazioni
supplementari, come  previsto  dall'art.  11,  comma  8,  ne  informa
immediatamente la commissione delle Comunita'  europee  e  gli  altri
Stati membri. 
  8. Nel termine di novanta giorni non sono computati  i  periodi  in
cui il Ministero  della  sanita'  e'  in  attesa  delle  informazioni
supplementari richieste al notificante. 
  9. Decorsi inutilmente  i  termini  di  cui  ai  commi  4  e  8  il
provvedimento di assenso si intende rifiutato.