Art. 13 
 
  1. Se, entro sessanta giorni dalla trasmissione della notifica agli
altri Stati membri a cura della commissione delle Comunita'  europee,
non pervengono obiezioni, il Ministero della  sanita'  puo'  adottare
provvedimento formale di assenso  alla  immissione  sul  mercato  del
prodotto e ne informa gli altri Stati membri e la  commissione  delle
Comunita' europee. 
  2. Nel caso in cui l'autorita' competente di un altro Stato  membro
sollevi una motivata obiezione e non venga raggiunto un accordo entro
il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della notifica  agli
altri  Stati  membri,  il  Ministero  della  sanita'  provvede  sulla
notifica in conformita' alla decisione adottata in sede comunitaria e
ne informa gli altri Stati membri e la  commissione  delle  Comunita'
europee. 
  3. Il prodotto per il quale e' stato  dato  l'assenso  puo'  essere
immesso sul mercato e usato in tutto il  territorio  delle  Comunita'
europee  senza  ulteriore  notifica  purche'  siano   rispettate   le
condizioni specifiche di uso, gli  ambienti  e  le  zone  geografiche
stabilite dall'assenso stesso. 
  4. Gli utenti devono rispettare le condizioni  di  uso  specificate
nel provvedimento di assenso.