Art. 13 1. Se, entro sessanta giorni dalla trasmissione della notifica agli altri Stati membri a cura della commissione delle Comunita' europee, non pervengono obiezioni, il Ministero della sanita' puo' adottare provvedimento formale di assenso alla immissione sul mercato del prodotto e ne informa gli altri Stati membri e la commissione delle Comunita' europee. 2. Nel caso in cui l'autorita' competente di un altro Stato membro sollevi una motivata obiezione e non venga raggiunto un accordo entro il termine di sessanta giorni dalla trasmissione della notifica agli altri Stati membri, il Ministero della sanita' provvede sulla notifica in conformita' alla decisione adottata in sede comunitaria e ne informa gli altri Stati membri e la commissione delle Comunita' europee. 3. Il prodotto per il quale e' stato dato l'assenso puo' essere immesso sul mercato e usato in tutto il territorio delle Comunita' europee senza ulteriore notifica purche' siano rispettate le condizioni specifiche di uso, gli ambienti e le zone geografiche stabilite dall'assenso stesso. 4. Gli utenti devono rispettare le condizioni di uso specificate nel provvedimento di assenso.