Art. 16 1. Qualora sussistono motivi per ritenere che un prodotto immesso sul mercato in conformita' del presente decreto costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente, il Ministro della sanita' o il Ministro dell'ambiente, in base ai poteri loro rispettivamente attribuiti dalle vigenti disposizioni, dispone con ordinanza di limitarne o di proibirne provvisoriamente l'uso e/o la vendita sul territorio nazionale. 2. Il Ministero della sanita' comunica immediatamente alla commissione delle Comunita' europee e agli altri Stati membri la misura adottata indicandone i motivi. 3. Il Ministro competente adotta i provvedimenti resi necessari dalla decisione della commissione delle Comunita' europee.