Art. 16 
 
  1. Qualora sussistono motivi per ritenere che un  prodotto  immesso
sul mercato  in  conformita'  del  presente  decreto  costituisce  un
rischio per la salute umana  e  per  l'ambiente,  il  Ministro  della
sanita'  o  il  Ministro  dell'ambiente,  in  base  ai  poteri   loro
rispettivamente attribuiti dalle vigenti  disposizioni,  dispone  con
ordinanza di limitarne o di proibirne provvisoriamente l'uso  e/o  la
vendita sul territorio nazionale. 
  2.  Il  Ministero  della  sanita'  comunica   immediatamente   alla
commissione delle Comunita' europee e  agli  altri  Stati  membri  la
misura adottata indicandone i motivi. 
  3. Il Ministro competente adotta  i  provvedimenti  resi  necessari
dalla decisione della commissione delle Comunita' europee.