Art. 18 
 
  1. I dati e le informazioni relativi alle notifiche possono  essere
utilizzati solo per gli scopi per  i  quali  sono  stati  forniti.  A
tutela della riservatezza delle imprese e dei diritti  di  proprieta'
intellettuale chiunque ha accesso agli atti di notifica e'  tenuto  a
non divulgare le informazioni di cui venga a conoscenza. 
  2.  Il  notificante  puo'  indicare  quali  siano  le  informazioni
contenute nelle notifiche la cui divulgazione  potrebbe  pregiudicare
la sua  posizione  competitiva  e  quali  siano  le  informazioni  da
considerare  riservate.  In  tali  casi  deve  essere   fornita   una
giusitificazione verificabile. 
  3. Non possono considerarsi riservate le seguenti informazioni,  se
fornite conformemente agli articoli 5 e 11: 
    a) la descrizione dell'OGM o degli OGM, il nome e l'indirizzo del
notificante, lo scopo dell'emissione e la localita' dell'emissione; 
    b) i metodi e i piani per la sorveglianza dell'OGM o degli OGM  e
per gli interventi di emergenza; 
    c) la valutazione degli effetti prevedibili, in particolare degli
effetti patogeni e/o perturbatori dell'ambiente. 
  4. Il Ministero della sanita' che ha ricevuto la  notifica,  previa
consultazione del notificante, decide sentita la commissione  di  cui
all'art. 7, quali informazioni debbano essere  considerate  riservate
ed informa il notificante della sua decisione. 
  5. Se per qualsiasi motivo il notificante  ritira  la  notifica  va
rispettata la riservatezza delle informazioni fornite. 
  6. Se in un momento successivo il notificante  rende  pubbliche  le
informazioni  che  in  precedenza  erano  riservate  ne  informa   il
Ministero della sanita'. 
  7. Le informazioni giudicate riservate  possono  essere  comunicate
solo alla commissione delle Comunita' europee  nonche',  in  caso  di
procedure amministrative o giudiziarie che siano avviate al  fine  di
controllare l'emissione deliberata di OGM, alle persone  direttamente
interessate in tali procedure.