Art. 19 1. Le funzioni ispettive e di controllo per l'applicazione del presente decreto, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali locali, sono esercitate da funzionari individuati dalla commissione di cui all'art. 7 e nominati dal Ministero della sanita' su designazione delle amministrazioni interessate. 2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti e sedi di attivita' di cui al presente decreto e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. 3. Gli ispettori sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 18.