Art. 19 
 
  1. Le funzioni ispettive e  di  controllo  per  l'applicazione  del
presente   decreto,   ferme   restando    le    attribuzioni    delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti  territoriali
locali, sono esercitate da funzionari individuati  dalla  commissione
di  cui  all'art.  7  e  nominati  dal  Ministero  della  sanita'  su
designazione delle amministrazioni interessate. 
  2. Gli ispettori possono accedere a tutti gli impianti  e  sedi  di
attivita' di  cui  al  presente  decreto  e  richiedere  i  dati,  le
informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento  delle  loro
funzioni. 
  3. Gli ispettori sono tenuti agli obblighi di riservatezza  di  cui
all'art. 18.