Art. 2 
 
  1. Il Ministro della sanita' coordina le attivita' amministative  e
tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle  misure
contenute nel presente decreto, d'intesa, per  quanto  di  rispettiva
competenza,  con  i  Ministri  dell'ambiente,  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica. 
  2. Con decreto del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i
Ministri di cui al comma 1 e' data attuazione, ai sensi dell'art.  20
della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive che  sono  emanate
dalle Comunita' europee nella parte in cui  modificano  le  modalita'
esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente
decreto. 
  3. Copia del decreto di cui al comma 2 e' trasmessa al Ministro per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  per  gli  affari
regionali.