Art. 2 1. Il Ministro della sanita' coordina le attivita' amministative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri di cui al comma 1 e' data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive che sono emanate dalle Comunita' europee nella parte in cui modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto. 3. Copia del decreto di cui al comma 2 e' trasmessa al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.