Art. 20 1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui all'art. 19, svolti su incarico della commissione, nonche' quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche di cui agli articoli 5 e 11 ed al funzionamento della commissione di cui all'art. 7 sono a carico degli utilizzatori secondo le tariffe e le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. 2. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo svolte su incarico della commissione, ai sensi del comma 1 dell'art. 19, sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale. 3. Gli utilizzatori provvedono al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1 all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 4. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.