Art. 20 
 
  1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui all'art.
19, svolti su incarico della  commissione,  nonche'  quelle  relative
all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche  di
cui agli articoli 5 e 11 ed al funzionamento della commissione di cui
all'art. 7 sono a carico degli utilizzatori secondo le tariffe  e  le
modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. 
  2. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo
svolte su incarico della commissione, ai sensi del comma 1  dell'art.
19, sono calcolate in base  alle  disposizioni  sulla  indennita'  di
missione e sul rimborso  delle  spese  di  viaggio  previste  per  il
personale statale. 
  3.  Gli  utilizzatori  provvedono  al  versamento   degli   importi
corrispondenti alle  tariffe  di  cui  al  comma  1  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'. 
  4.  Il  Ministro  del  tesoro  provvede  con  propri  decreti  alle
occorrenti variazioni di bilancio.