Art. 22 
 
  1. Chi  effettua  un'emissione  deliberata  di  un  OGM  o  di  una
combinazione di OGM a scopi di ricerca e  di  sviluppo  o  per  scopi
diversi dall'immissione sul  mercato  senza  averne  dato  preventiva
notifica  al  Ministero  della  sanita'  e'  punito   con   la   pena
dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda sino  a  lire  100
milioni. 
  2. Nel caso previsto dal comma 1, se l'emissione e' effettuata dopo
la notifica, ma prima del rilascio dell'assenso  ovvero  con  assenso
rifiutato o revocato  ovvero  in  violazione  dei  provvedimenti  che
dispongono la  sospensione  o  la  cessazione  dell'emissione  ovvero
prescrivono modifiche alle condizioni dell'emissione, il responsabile
e' punito con la pena da sei mesi a due anni o  dell'ammenda  sino  a
lire 100 milioni. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  per  ogni
successiva emissione dello stesso OGM o di una  combinazione  di  OGM
nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 5. 
  4. Chi nelle fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 non osserva le
prescrizioni stabilite nel provvedimento di assenso e' punito con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  15  milioni  a  lire  90
milioni. 
  5. Chi, nei casi previsti dall'art. 5, comma  6,  non  comunica  al
Ministero  della  sanita'  nel  piu'  breve   tempo   possibile,   le
informazioni prescritte ovvero non adotta,  nello  stesso  tempo,  le
misure necessarie ivi  previste,  e'  punito,  nel  primo  caso,  con
sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  15  milioni  a  lire  90
milioni; nel secondo, alla  pena  dell'arresto  sino  a  due  anni  o
dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 
  6. Chi, nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1, non comunica al
Ministero  della  sanita',  all'esito  di  ciascuna   emissione,   la
valutazione dei suoi effetti e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 15 milioni a lire 50 milioni.