Art. 22 1. Chi effettua un'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM a scopi di ricerca e di sviluppo o per scopi diversi dall'immissione sul mercato senza averne dato preventiva notifica al Ministero della sanita' e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 2. Nel caso previsto dal comma 1, se l'emissione e' effettuata dopo la notifica, ma prima del rilascio dell'assenso ovvero con assenso rifiutato o revocato ovvero in violazione dei provvedimenti che dispongono la sospensione o la cessazione dell'emissione ovvero prescrivono modifiche alle condizioni dell'emissione, il responsabile e' punito con la pena da sei mesi a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni successiva emissione dello stesso OGM o di una combinazione di OGM nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 5. 4. Chi nelle fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di assenso e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni. 5. Chi, nei casi previsti dall'art. 5, comma 6, non comunica al Ministero della sanita' nel piu' breve tempo possibile, le informazioni prescritte ovvero non adotta, nello stesso tempo, le misure necessarie ivi previste, e' punito, nel primo caso, con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni; nel secondo, alla pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 6. Chi, nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1, non comunica al Ministero della sanita', all'esito di ciascuna emissione, la valutazione dei suoi effetti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 50 milioni.