Art. 23 1. Il fabbricante o l'importatore che immette per la prima volta sul mercato un OGM od una combinazione di OGM ovvero li include per la prima volta in un prodotto senza aver provveduto alla preventiva notifica al Ministero della sanita' e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 2. Nel caso previsto dal comma 1 se l'immissione sul mercato o l'inclusione in un prodotto per la prima volta avvengono dopo la notifica ma prima del rilascio dell'assenso, ovvero in caso di rifiuto o di revoca del provvedimento di assenso la pena e' dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 6. 4. Il fabbricante o l'importatore che non rispettino le prescrizioni stabilite nel provvedimento di assenso, ivi comprese quelle sull'etichettatura o l'imballaggio di cui all'art. 14, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni. 5. I soggetti di cui al comma 1 che effettuino l'emissione deliberata in difetto del provvedimento di assenso o in caso di rifiuto o di revoca del medesimo provvedimento sono puniti con la stessa pena prevista dal comma 2 dell'art. 22. 6. I soggetti di cui al comma 1 che effettuino l'emissione deliberata violando le prescrizioni indicate nel provvedimento di assenso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 4 dell'art. 22. 7. I soggetti di cui al comma 1 che, nei casi previsti dall'art. 11, comma 8, non comunicano al Ministero della sanita', nel piu' breve tempo possibile, le informazioni prescritte ovvero non adottano, nello stesso termine le misure necessarie ivi previste sono puniti, nel primo caso con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni; nel secondo, alla pena dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 8. Gli utenti del prodotto, immesso sul mercato ai sensi dell'art. 13, che non rispettano le condizioni specifiche di uso, gli ambienti, le aree geografiche e le altre condizioni specifiche nel provvedimento di assenso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire 12 milioni. 9. Chi non osserva i provvedimenti, adottati ai sensi dell'art. 16 a tutela della salute umana o dell'ambiente, che limitano ovvero vietano l'uso e/o la vendita dei prodotti previsti dal presente decreto e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino a lire 100 milioni.