Art. 23 
 
  1. Il fabbricante o l'importatore che immette per  la  prima  volta
sul mercato un OGM od una combinazione di OGM ovvero li  include  per
la prima volta in un prodotto senza aver provveduto  alla  preventiva
notifica  al  Ministero  della  sanita'  e'  punito   con   la   pena
dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda sino  a  lire  100
milioni. 
  2. Nel caso previsto dal comma 1  se  l'immissione  sul  mercato  o
l'inclusione in un prodotto per la  prima  volta  avvengono  dopo  la
notifica ma prima  del  rilascio  dell'assenso,  ovvero  in  caso  di
rifiuto  o  di  revoca  del  provvedimento  di  assenso  la  pena  e'
dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 
  3. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  nella
fattispecie di cui all'art. 11, comma 6. 
  4.  Il  fabbricante  o  l'importatore   che   non   rispettino   le
prescrizioni stabilite nel provvedimento  di  assenso,  ivi  comprese
quelle sull'etichettatura o l'imballaggio di cui  all'art.  14,  sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a
lire 90 milioni. 
  5. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  effettuino  l'emissione
deliberata in difetto del provvedimento  di  assenso  o  in  caso  di
rifiuto o di revoca del medesimo provvedimento  sono  puniti  con  la
stessa pena prevista dal comma 2 dell'art. 22. 
  6. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  effettuino  l'emissione
deliberata violando le prescrizioni  indicate  nel  provvedimento  di
assenso  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria
prevista dal comma 4 dell'art. 22. 
  7. I soggetti di cui al comma 1 che, nei  casi  previsti  dall'art.
11, comma 8, non comunicano al  Ministero  della  sanita',  nel  piu'
breve  tempo  possibile,  le  informazioni  prescritte   ovvero   non
adottano, nello stesso termine le misure necessarie ivi previste sono
puniti, nel primo caso con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
lire  15  milioni  a  lire  90  milioni;  nel  secondo,   alla   pena
dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 
  8. Gli utenti del prodotto, immesso sul mercato ai sensi  dell'art.
13, che non rispettano le condizioni specifiche di uso, gli ambienti,
le  aree  geografiche  e   le   altre   condizioni   specifiche   nel
provvedimento di assenso sono puniti con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire 12 milioni. 
  9. Chi non osserva i provvedimenti, adottati ai sensi dell'art.  16
a tutela della salute umana  o  dell'ambiente,  che  limitano  ovvero
vietano l'uso e/o la  vendita  dei  prodotti  previsti  dal  presente
decreto e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda  sino
a lire 100 milioni.