Art. 24 
 
  1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 22  e  23  e
sempre  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave   reato,   chi,
nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM
o di una combinazione di OGM ovvero nell'immissione  sul  mercato  di
prodotti contenenti OGM o costituiti da casi oppure nelle  successive
emissioni dei  medesimi  prodotti  cagiona  pericolo  per  la  salute
pubblica ovvero pericolo  di  degradazione  rilevante  e  persistente
delle risorse naturali biotiche o abiotiche e'  punito  con  la  pena
dell'arresto sino a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 
                              SCALFARO 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  CIAURRO, Ministro per il 
                                  coordinamento 
                                  delle politiche comunitarie 
                                  COLOMBO, Ministro degli affari 
                                  esteri 
                                  CONSO, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                  COSTA, Ministro della sanita' 
                                  RIPA DI MEANA, Ministro 
                                  dell'ambiente 
                                  MANCINO, Ministro dell'interno 
                                  GUARINO, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
Visto, il Guardasigilli: CONSO