Art. 24 1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 22 e 23 e sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM ovvero nell'immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o costituiti da casi oppure nelle successive emissioni dei medesimi prodotti cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche e' punito con la pena dell'arresto sino a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro COSTA, Ministro della sanita' RIPA DI MEANA, Ministro dell'ambiente MANCINO, Ministro dell'interno GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: CONSO