Art. 3 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) organismo: un'entita' biologica  capace  di  riprodursi  o  di
trasferire materiale genetico; 
    b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo il  cui
materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da  quanto  si
verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica
naturale. Nell'ambito di tale definizione: 
     1) la modificazione genetica avviene  mediante  l'impiego  delle
tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1; 
     2) le tecniche elencate nell'allegato I A,  parte  2,  non  sono
considerate  tecniche  che  hanno  per  effetto   una   modificazione
genetica; 
     c) emissione  deliberata:  qualsiasi  introduzione  intenzionale
nell'ambiente di un OGM o di una  combinazione  di  OGM,  senza  aver
usato barriere fisiche o barriere chimiche e/o barriere biologiche al
fine di limitare il contatto degli stessi con la  popolazione  e  con
l'ambiente; 
    d) prodotto: un preparato costituito da OGM o contenente  OGM  il
quale viene immesso sul mercato; 
    e) immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione
a terzi; 
    f) notifica: la  presentazione  al  Ministero  della  sanita'  di
documenti contenenti le prescritte informazioni; 
    g) notificante: la persona che effettua la notifica; 
    h) uso: l'emissione  deliberata  di  un  prodotto  che  e'  stato
immesso sul mercato; 
    i) utente: la persona che esegue una emissione deliberata; 
    l) valutazione del rischio ambientale: la valutazione del rischio
per la salute umana e  per  l'ambiente,  inclusi  gli  animali  e  le
piante, connesso con l'emissione di OGM o di prodotti contenenti OGM.