Art. 3 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) organismo: un'entita' biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico; b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo il cui materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale definizione: 1) la modificazione genetica avviene mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1; 2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica; c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente di un OGM o di una combinazione di OGM, senza aver usato barriere fisiche o barriere chimiche e/o barriere biologiche al fine di limitare il contatto degli stessi con la popolazione e con l'ambiente; d) prodotto: un preparato costituito da OGM o contenente OGM il quale viene immesso sul mercato; e) immissione sul mercato: la fornitura o la messa a disposizione a terzi; f) notifica: la presentazione al Ministero della sanita' di documenti contenenti le prescritte informazioni; g) notificante: la persona che effettua la notifica; h) uso: l'emissione deliberata di un prodotto che e' stato immesso sul mercato; i) utente: la persona che esegue una emissione deliberata; l) valutazione del rischio ambientale: la valutazione del rischio per la salute umana e per l'ambiente, inclusi gli animali e le piante, connesso con l'emissione di OGM o di prodotti contenenti OGM.