Art. 5 
 
  1. Chiunque intende effettuare un'emissione deliberata di un OGM  o
di una combinazione di OGM a scopi di ricerca e  di  sviluppo  o  per
scopi  diversi  dall'immissione  sul  mercato  e'  tenuto   a   darne
preventiva notifica al Ministero della sanita' e a trasmetterne copia
al Ministero dell'ambiente informandone gli altri Ministeri  indicati
all'art. 2. 
  2. La notifica comprende: 
    a) la documentazione tecnica contenente le informazioni che  sono
indicate nell'allegato II e che sono necessarie per valutare i rischi
prevedibili, immediati o futuri che l'OGM e la  combinazione  di  OGM
puo' presentare per la salute  umana  o  per  l'ambiente,  nonche'  i
metodi utilizzati ed i relativi dati bibliografici ed in particolare: 
     1)  le  informazioni  generali,  incluse  le  informazioni   sul
personale e sulla sua formazione; 
     2) le informazioni sugli OGM; 
     3) le informazioni sulle condizioni in cui  avviene  l'emissione
deliberata e sull'ambiente ricevente; 
     4) le informazioni sulle interazioni tra gli OGM e l'ambiente; 
     5) le informazioni sui piani di sorveglianza, di controllo e  di
trattamento dei  rifiuti  e  sui  piani  di  intervento  in  caso  di
emergenza; 
    b) la valutazione delle influenze e dei rischi che presentano gli
OGM per la salute  umana  e  per  l'ambiente  in  rapporto  agli  usi
previsti. 
  3. Con  l'assenso  del  Ministero  delle  sanita'  possono  formare
oggetto di un'unica notifica le emissioni di una combinazione di  OGM
nello stesso luogo o dello stesso OGM in  luoghi  differenti  per  lo
stesso scopo e per un periodo limitato di tempo. 
  4. Il notificante include nella notifica le informazioni sui dati o
sui  risultati  di  emissione  degli  stessi  OGM  o   della   stessa
combinazione di OGM da lui notificate o effettuate nella Comunita'  o
al di fuori di essa. Il notificante puo' anche  fare  riferimento  ai
dati o ai risultati di notifiche precedentemente presentate da  altri
notificanti, purche' questi abbiano espresso il proprio  accordo  per
iscritto. 
  5. Per  ogni  successiva  emissione  dello  stesso  OGM  o  di  una
combinazione di  OGM  precedentemente  notificati  come  parte  dello
stesso programma di ricerca, il notificante e' tenuto ad inviare  una
nuova notifica. In questo caso il notificante puo'  fare  riferimento
ai dati forniti in notifiche precedenti o ai  risultati  relativi  ad
emissioni precedenti. 
  6. Nel caso di una modifica dell'emissione deliberata di OGM  o  di
una combinazione di OGM la quale potrebbe comportare  rischi  per  la
salute umana e per l'ambiente o nel caso in cui siano rese note nuove
informazioni su tali rischi mentre e' in corso l'esame della notifica
o dopo che sia stato dato l'assenso di cui all'art. 6, il notificante
deve, nel piu' breve tempo possibile: 
    a) rivedere le misure specificate nella notifica; 
    b) informare il Ministero della sanita' in merito alla  modifica,
in anticipo o non appena le nuove informazioni siano disponibili; 
    c) adottare le misure necessarie per proteggere la salute umana e
l'ambiente.