Art. 5 1. Chiunque intende effettuare un'emissione deliberata di un OGM o di una combinazione di OGM a scopi di ricerca e di sviluppo o per scopi diversi dall'immissione sul mercato e' tenuto a darne preventiva notifica al Ministero della sanita' e a trasmetterne copia al Ministero dell'ambiente informandone gli altri Ministeri indicati all'art. 2. 2. La notifica comprende: a) la documentazione tecnica contenente le informazioni che sono indicate nell'allegato II e che sono necessarie per valutare i rischi prevedibili, immediati o futuri che l'OGM e la combinazione di OGM puo' presentare per la salute umana o per l'ambiente, nonche' i metodi utilizzati ed i relativi dati bibliografici ed in particolare: 1) le informazioni generali, incluse le informazioni sul personale e sulla sua formazione; 2) le informazioni sugli OGM; 3) le informazioni sulle condizioni in cui avviene l'emissione deliberata e sull'ambiente ricevente; 4) le informazioni sulle interazioni tra gli OGM e l'ambiente; 5) le informazioni sui piani di sorveglianza, di controllo e di trattamento dei rifiuti e sui piani di intervento in caso di emergenza; b) la valutazione delle influenze e dei rischi che presentano gli OGM per la salute umana e per l'ambiente in rapporto agli usi previsti. 3. Con l'assenso del Ministero delle sanita' possono formare oggetto di un'unica notifica le emissioni di una combinazione di OGM nello stesso luogo o dello stesso OGM in luoghi differenti per lo stesso scopo e per un periodo limitato di tempo. 4. Il notificante include nella notifica le informazioni sui dati o sui risultati di emissione degli stessi OGM o della stessa combinazione di OGM da lui notificate o effettuate nella Comunita' o al di fuori di essa. Il notificante puo' anche fare riferimento ai dati o ai risultati di notifiche precedentemente presentate da altri notificanti, purche' questi abbiano espresso il proprio accordo per iscritto. 5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM o di una combinazione di OGM precedentemente notificati come parte dello stesso programma di ricerca, il notificante e' tenuto ad inviare una nuova notifica. In questo caso il notificante puo' fare riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi ad emissioni precedenti. 6. Nel caso di una modifica dell'emissione deliberata di OGM o di una combinazione di OGM la quale potrebbe comportare rischi per la salute umana e per l'ambiente o nel caso in cui siano rese note nuove informazioni su tali rischi mentre e' in corso l'esame della notifica o dopo che sia stato dato l'assenso di cui all'art. 6, il notificante deve, nel piu' breve tempo possibile: a) rivedere le misure specificate nella notifica; b) informare il Ministero della sanita' in merito alla modifica, in anticipo o non appena le nuove informazioni siano disponibili; c) adottare le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente.