Art. 6 
 
  1. Dopo aver accusato ricevuta della notifica di cui all'articolo 5
il Ministero della sanita', dopo la istruttoria preliminare di cui al
comma 2, la sottopone alla Commissione di cui all'art. 7. 
  2. Il Ministero della sanita',  in  collaborazione  con  l'Istituto
superiore di sanita', effettua l'istruttoria  preliminare  esaminando
la  conformita'  delle  notifiche  alle  disposizioni  del   presente
decreto, la accuratezza e la completezza delle informazioni fornite e
valutando i rischi delle emissioni. 
  3. All'istruttoria preliminare di cui al coma 2 partecipano esperti
tecnici designati dai Ministeri dell'ambiente  e  dell'agricoltura  e
delle foreste. 
  4. Il Ministero della sanita', in conformita' al parere reso  dalla
Commissione e valutate eventuali specifiche esigenze  di  prevenzione
ambientale  manifestate  dal  Ministero  dell'ambiente,  comunica  al
notificante, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica,  se
l'emissione puo' essere o meno effettuata. 
  5. Nel termine dei novanta giorni non sono computati i  periodi  in
cui il Ministero  della  sanita'  e'  in  attesa  delle  informazioni
supplementari richieste all'utilizzatore ovvero conduce una  pubblica
inchiesta o una consultazione. 
  6. Decorsi inutilmente  i  termini  di  cui  ai  commi  4  e  5  il
provvedimento di assenso si intende rifiutato. 
  7. Il  notificante  puo'  effettuare  l'emissione  solo  dopo  aver
ricevuto comunicazione  del  provvedimento  formale  di  assenso  del
Ministero della sanita', nel rispetto delle condizioni ivi previste. 
  8. Se il Ministero della  sanita',  sulla  base  del  parere  della
Commissione  di  cui  all'art.  7,  ritiene  che  si  sia   acquisita
sufficiente esperienza dalle emissioni di taluni OGM, puo' richiedere
alla  Commissione  delle  Comunita'  europee  di  definire  procedure
semplificate per emissioni di tali tipi di OGM. 
  9. Ove, successivamente all'assenso,  il  Ministero  della  sanita'
venga  a  conoscenza  di  informazioni  che   possono   ulteriormente
aggravare i rischi connessi con l'emissione, il Ministero, sentita la
Commissione di cui all'art. 7, prescrive al notificante di modificare
le  condizioni  dell'emissione  deliberata  ovvero  ne   dispone   la
sospensione o la cessazione.