Art. 7 1. La commissione di cui all'art. 15 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 90/219/CEE relativa all'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati, ai fini del parere sulle notifiche: a) esamina la conformita' della notifica con le disposizioni del presente decreto; b) esamina le osservazioni presentate dagli Stati membri; c) valuta i rischi dell'emissione; d) esamina le richieste del notificante di cui all'art. 11, comma 3; e) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici istituito ai sensi dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; f) puo' disporre la consultazione di gruppi e del pubblico su ogni aspetto dell'emissione progettata; g) redige le sue conclusioni. 2. La commissione esamina la sintesi delle notifiche presentate agli altri Stati membri richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni e esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione. 3. Le prove e le ispezioni necessarie ai fini del controllo sono svolte sulla base di preventive intese ai sensi dell'art. 19.