Art. 7 
 
  1. La commissione di cui all'art. 15  del  decreto  legislativo  di
attuazione della direttiva 90/219/CEE relativa all'impiego  confinato
di microorganismi geneticamente modificati, ai fini del parere  sulle
notifiche: 
    a) esamina la conformita' della notifica con le disposizioni  del
presente decreto; 
    b) esamina le osservazioni presentate dagli Stati membri; 
    c) valuta i rischi dell'emissione; 
    d) esamina le richieste del notificante di cui all'art. 11, comma
3; 
    e) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al
Consiglio superiore di sanita' e al Comitato scientifico per i rischi
derivati  dall'impiego  di  agenti  biologici  istituito   ai   sensi
dell'art. 40, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; f)  puo'
disporre la consultazione di gruppi e del pubblico  su  ogni  aspetto
dell'emissione progettata; 
    g) redige le sue conclusioni. 
  2. La commissione esamina la  sintesi  delle  notifiche  presentate
agli  altri  Stati  membri  richiedendo,  se  del   caso,   ulteriori
informazioni  e  esprimendo  il  proprio  parere  sulla  base   della
valutazione dei rischi dell'emissione. 
  3. Le prove e le ispezioni necessarie ai fini  del  controllo  sono
svolte sulla base di preventive intese ai sensi dell'art. 19.