Art. 8 1. All'esito di ciascuna emissione il notificante invia ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente una valutazione degli effetti dell'emissione sulla salute umana e sull'ambiente, con particolare riferimento ai tipi di prodotti che possono essere oggetto di successiva notifica. 2. Il Ministero della sanita' ne informa gli altri Ministeri di cui all'art. 2.