Art. 8 
 
  1.  All'esito  di  ciascuna  emissione  il  notificante  invia   ai
Ministeri della sanita' e dell'ambiente una valutazione degli effetti
dell'emissione sulla salute umana e  sull'ambiente,  con  particolare
riferimento ai  tipi  di  prodotti  che  possono  essere  oggetto  di
successiva notifica. 
  2. Il Ministero della sanita' ne informa gli altri Ministeri di cui
all'art. 2.