Art. 9 
 
  1.  Il  Ministero  della  sanita'  invia  alla  commissione   delle
Comunita' europee una sintesi di ogni notifica  entro  trenta  giorni
dal suo ricevimento. 
  2. Il Ministero della sanita' informa gli altri Stati membri  e  la
commissione delle Comunita' europee delle decisioni definitive  prese
conformemente all'art. 6.