ALLEGATO I A TECNICHE MENZIONATE NELL'ARTICOLO 3, COMMA 1 PARTE 1 Teniche di modificazione genetica di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), p. 1, in particolare: 1) tecniche di DNA ricombinante che utilizzano sistemi vettore previsti precedentemente dalla raccomandazione 82/472/CEE del Consiglio (*); 2) tecniche che ricorrono all'introduzione diretta in un organismo di materiale genetico preparato al di fuori dello stesso, comprese la microiniezione, la macroiniezione e la microincapsulazione; 3) tecniche di fusione cellullare (compresa la fusione di protoplasti) o di ibridazione che producono cellule vive con nuove combinazioni di materiale genetico, mediante la fusione di due o piu' cellule con metodi non presenti in natura. (*) G.U. n. L 213 del 21 luglio 1982, pag. 15. PARTE 2 Tecniche di cui all'articolo 3, comma 1 lett. b), p. 2) che non sono considerate tecniche di modificazione genetica, se non comportano il ricorso a molecole di DNA ricombinante o a OGM: 1) fecondazione in vitro; 2) coniugazione, trasduzione, trasformazione o qualsiasi altro processo naturale; 3) induzione della poliploidia.