(Allegato 1 A)
                                                         ALLEGATO I A 
 
            TECNICHE MENZIONATE NELL'ARTICOLO 3, COMMA 1 
 
                               PARTE 1 
 
   Teniche di modificazione genetica di cui all'articolo 3, comma  1,
lett. b), p. 1, in particolare: 
    1) tecniche di DNA ricombinante che  utilizzano  sistemi  vettore
previsti  precedentemente  dalla   raccomandazione   82/472/CEE   del
Consiglio (*); 
    2)  tecniche  che  ricorrono  all'introduzione  diretta   in   un
organismo di materiale genetico preparato al di fuori  dello  stesso,
comprese    la    microiniezione,    la    macroiniezione    e     la
microincapsulazione; 
    3)  tecniche  di  fusione  cellullare  (compresa  la  fusione  di
protoplasti) o di ibridazione che producono cellule  vive  con  nuove
combinazioni di materiale genetico, mediante la fusione di due o piu'
cellule con metodi non presenti in natura. 
 
   (*) G.U. n. L 213 del 21 luglio 1982, pag. 15. 
 
                               PARTE 2 
 
   Tecniche di cui all'articolo 3, comma 1 lett. b), p.  2)  che  non
sono  considerate  tecniche  di  modificazione   genetica,   se   non
comportano il ricorso a molecole di DNA ricombinante o a OGM: 
    1) fecondazione in vitro; 
    2) coniugazione, trasduzione, trasformazione  o  qualsiasi  altro
processo naturale; 
    3) induzione della poliploidia.