Art. 5. 
     Modalita' di elezione del sindaco e del consiglio comunale 
          nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti 
  1. Nei comuni con popolazione sino a  15.000  abitanti,  l'elezione
dei  consiglieri  comunali  si  effettua  con  sistema  maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco. 
  2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad  una
lista di candidati alla carica di consigliere comunale,  comprendente
un numero di candidati non superiore al  numero  dei  consiglieri  da
eleggere e non inferiore ai tre quarti.  Nelle  liste  dei  candidati
nessuno dei due sessi puo' essere di norma  rappresentato  in  misura
superiore ai due terzi. 
  3.  Nella  scheda  e'  indicato,  a  fianco  del  contrassegno,  il
candidato alla carica di sindaco. 
  4. Ciascun elettore ha diritto di  votare  per  un  candidato  alla
carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno.  Puo'  altresi'
esprimere un voto di preferenza  per  un  candidato  alla  carica  di
consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla
carica di sindaco prescelto, scrivendone il  cognome  nella  apposita
riga stampata sotto il medesimo contrassegno. 
  5. E' proclamato eletto sindaco il candidato  alla  carica  che  ha
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di  parita'  di  voti  si
procede ad un turno di ballottaggio fra i  due  candidati  che  hanno
ottenuto il  maggior  numero  di  voti,  da  effettuarsi  la  seconda
domenica successiva. In caso di ulteriore  parita'  viene  eletto  il
piu' anziano di eta'. 
  6. A ciascuna lista di candidati  alla  carica  di  consigliere  si
intendono attribuiti tanti voti quanti sono  i  voti  conseguiti  dal
candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. 
  7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che  ha
riportato il maggior numero di voti sono  attribuiti  due  terzi  dei
seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga
una cifra decimale superiore a 50. I restanti  seggi  sono  ripartiti
proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide  la  cifra
elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,...  sino
a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono,
tra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello
dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria  decrescente.
Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i  quozienti  ad  essa
appartenenti compresi nella  graduatoria.  A  parita'  di  quoziente,
nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista  che
ha  ottenuto  la  maggiore  cifra  elettorale   e,   a   parita'   di
quest'ultima, per sorteggio. 
  8. Nell'ambito di ogni lista i  candidati  sono  proclamati  eletti
consiglieri  comunali  secondo  l'ordine   delle   rispettive   cifre
individuali. A parita' di cifra, sono proclamati eletti  i  candidati
che precedono nell'ordine di  lista.  Il  primo  seggio  spettante  a
ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di
sindaco della lista medesima.