(Accordo - art. X)
  ARTICOLO X. EMENDAMENTI 
  Il presente Accordo puo' essere emendato dall'Assemblea da un  voto
a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, sotto  riserva  che  la
notifica  di  detto  emendamento,  comprendente  il  testo   completo
dell'emendamento  proposto,  sia  stato  inviato  a  tutti  i  membri
dell'Assemblea almeno otto settimane prima della data prevista per il
voto relativo all'emendamento.