(Accordo - art. XI)
  ARTICOLO XI. SCIOGLIMENTO 
  1. L'Istituto puo' essere sciolto se  un  voto  a  maggiornaza  dei
quattro quinti dei membri dell'Assemblea determina che l'Istituto non
e' piu'  necessario  o  non  e'  piu'  in  grado  di  funzionare  con
efficacia. 
  2.  In  caso  di  scioglimento,  tutti  i  beni  dell'Istituto  che
rimangono  dopo  il  pagamento  dei  suoi  obblighi  legali   saranno
distributi ad organismi aventi scopi simili a quelli dell'Istituto in
conformita' con quanto sara' deciso dall'Assemblea  in  consultazione
con il Consiglio.