(Accordo - art. XIV)
  ARTICOLO XIV. ENTRATA IN VIGORE 
  Il presente Accordo entrera' in vigore non  appena  il  Depositario
sara' stato notificato, da tre degli  Stati  firmatari  del  presente
Accordo,  che  gli  adempimenti  richiesti  dalle  loro  legislazioni
nazionali per la ratifica del presente Accordo sono stati compiuti.