(Accordo - art. VIII)
  ARTICOLO VIII. DIRITTI, PRIVILEGI ED IMMUNITA' 
  L'Istituto ed il  suo  personale  beneficiano  nel  paese  dove  e'
situata  la  sede  dei  diritti,  privilegi  ed  immunita'   previsti
dall'Accordo  di  sede.  Altri  paesi  possono   concedere   diritti,
privilegi ed immunita' analoghe al fine  di  sostenere  le  attivita'
dell'Istituto in questi paesi.