Art. 2. 1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede mediante l'assunzione, secondo il piano di cui alla tabella A allegata al presente decreto, di coloro che avevano gia' presentato domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria o di reclutamento nel Corpo, poi disciolto, degli agenti di custodia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato; nel caso di insufficienza di detti candidati, si provvede all'assunzione dei volontari in ferma prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo, che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.