Art. 2. 
  1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per  il  personale
maschile, nella qualifica iniziale del ruolo  degli  agenti  e  degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si  provvede  mediante
l'assunzione, secondo il piano di cui  alla  tabella  A  allegata  al
presente decreto, di coloro che avevano gia'  presentato  domanda  di
assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria o di  reclutamento  nel
Corpo, poi disciolto, degli agenti di custodia alla data  di  entrata
in vigore del  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  da
selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla  data
di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 
  2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1  non  sia
sufficiente  a  coprire  tutti  i  posti  disponibili,  si   provvede
all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati  idonei  nei
concorsi per la corrispondente  qualifica  della  Polizia  di  Stato,
espletati dal Ministero dell'interno nei  tre  anni  precedenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, che siano in possesso
dei  requisiti  previsti  per  l'assunzione  nel  Corpo  di   polizia
penitenziaria, compatibilmente  con  le  esigenze  della  Polizia  di
Stato; nel caso di insufficienza  di  detti  candidati,  si  provvede
all'assunzione dei volontari in ferma prolungata dell'Esercito, della
Marina  e  dell'Aeronautica  collocati  in  congedo,  che  presentino
apposita domanda e risultino in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.