Art. 3. 1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso di formazione previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' della durata di mesi tre e puo' essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate dello Stato e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria.