Art. 3. 
  1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il  corso  di
formazione  previsto  dal  comma  1  dell'articolo  6   del   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' della durata di  mesi  tre  e
puo'   essere   svolto   presso   le   scuole    dell'Amministrazione
penitenziaria o presso strutture delle Forze  armate  dello  Stato  e
delle altre Forze  di  polizia,  compatibilmente  con  le  rispettive
esigenze  funzionali,  a  cura  del  personale   dell'Amministrazione
penitenziaria.