Art. 4. 
  1. Le procedure di cui all'articolo  2  possono  essere  utilizzate
fino al 31 dicembre 1995. 
  2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, e' abrogato.