Art. 5. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in lire 22.870 miloni per l'anno  1993  ed  in  lire  39.330
milioni  a   decorrere   dall'anno   1994,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo  al  Ministero  di
grazia e giustizia. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.