Art. 2.
                       Assolvimento dell'onere
  1.  Sono  tenuti  ad  assumere  lavoratori  riservatari i datori di
lavoro che all'atto di ciascuna assunzione  occupino  piu'  di  dieci
dipendenti.
  2.  L'onere  di  asssumere  i  lavoratori  riservatari, deve essere
assolto allorquando la quota di riserva, calcolata sul  numero  delle
assunzioni, raggiunge l'unita'.
  3.  La facolta' di richiesta nominativa puo' essere esercitata, per
ulteriori assunzioni  di  lavoratori  non  appartenenti  a  categorie
riservatarie,  alla  condizione  che  l'onere  di  cui all'art. 1 sia
assolto.
  4. Alle assunzioni a tempo determinato si applicano i criteri sopra
indicati, intendendosi assolto l'onere quando la durata del  rapporto
di lavoro dei soggetti riservatari sia mediamente pari a quella degli
altri lavoratori assunti a tempo determinato.