Art. 3.
                       Richiesta di assunzione
  1.   Allo  scopo  di  assicurare  l'assolvimento  dell'onere  posto
dall'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di  lavoro
in  ogni  richiesta di assunzione dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita', oltre ai  dati  identificativi  propri  e  a  quelli
anagrafici del lavoratore da assumere:
    a)  la  qualifica  professionale,  le  mansioni che il lavoratore
dovra' svolgere e il livello di inquadramento;
    b) il luogo dell'attivita' lavorativa;
    c)  il  contratto  collettivo  di  lavoro  applicato,  ovvero  il
trattamento economico e normativo offerto;
    d)  se nei dodici mesi precedenti vi sono stati o meno dipendenti
della  stessa  qualifica  licenziati  per  riduzioni  di   personale,
indicandone, in caso affermativo, i nominativi e la qualifica;
    e)  se  e' rispettato il diritto di precedenza di cui all'art. 5,
comma 3- bis, della legge 19 dicembre 1984, n. 863;
    f) qualora occupi piu' di dieci dipedenti, il numero  complessivo
delle  assunzioni  effettuate  con  superamento  del periodo di prova
presso proprie sedi  nell'ambito  territoriale  di  competenza  della
sezione  circoscrizionale dalla data di entrata in vigore della legge
n. 223/1991, specificando quelle relative ai soggetti  riservatari  e
distinguendo quelle a tempo indeterminato, quelle a tempo determinato
e quelle a tempo parziale;
    g)  se l'assunzione per la quale e' richiesto l'avviamento non e'
computabile, specificandone i motivi e, qualora essa si  riferisca  a
qualifica   appositamente   individuata  a  tal  fine  dal  contratto
collettivo  nazionale  di  categoria,  gli   estremi   del   relativo
contratto;
    h)  l'impiego  secondo  quanto  stabilito  dal disposto di cui al
comma 4 dell'art. 25, a non adibire  il  lavoratore  a  mansioni  non
equivalenti a quelle indicate nella richiesta di avviamento.
  2.  La sezione circoscrizionale competente rilascera' il nulla osta
di avviamento con tempestivita' e comunque entro il  termine  di  cui
all'art.  15,  comma  2,  della  legge  28  febbraio  1987,  n. 56, a
condizione che la richiesta contenga tutte le dichiarazioni di cui al
comma precedente.
 
          Note all'art. 3:
             - Per l'art. 25, della legge n. 223/1991 si veda in nota
          al titolo e per l'art. 5, comma  3-  bis,  della  legge  n.
          863/1984, si veda in nota alle premesse.
             -  L'art.  15,  (Richiesta  di  avviamento  al  lavoro e
          rilascio  del  nulla  osta.  Controllo   dello   stato   di
          disoccupazione  e  rinnovo dell'iscrizione), comma 2, della
          legge n. 56/1987, gia' citata, cosi'  recita:  "La  sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego rilascia il nulla osta per
          ogni tipo di richiesta  entro  dieci  giorni  successivi  a
          quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e
          motivate esigenze".