Art. 4. Mancato esercizio della facolta' di richiesta nominativa 1. Qualora il datore di lavoro ritenga di non avvalersi della facolta' di assunzione mediante richiesta nominativa, la sezione circoscrizionale avvia secondo graduatoria e nel rispetto delle quote di riserva i lavoratori dichiaratisi disponibili ed in possesso della qualifica e dei requisiti professionali richiesti. 2. Nel caso di avviamento, ai sensi del comma 1, di lavoratori aventi il diritto di precedenza previsto dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e di avviamento effettuato su richiesta nominativa nel rispetto di analogo diritto di precedenza riconosciuto da contratti ed accordi sindacali su delibera della Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'art. 25 della medesima legge n. 56/1987, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva. 3. I lavoratori in lista di mobilita' di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono iscritti nella prima classe a- bis, istituita dall'art. 8, comma 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Note all'art. 4: - Per l'art. 23, comma 2, e l'art. 25 della legge n. 56/1987 si veda in nota alle premesse. - L'art. 6 della citata legge n. 223/1991 cosi' recita: "Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della Commissione regionale per l'impiego). - 1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita', sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalita', la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli artt. 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5. 2. La commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre: a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita', in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avviamento; c) promuove le iniziative di cui al comma 4; d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'. 3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorita' ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilita'. 4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego puo' disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita', ai sensi dell'art. 1- bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1- bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilita' spettante al lavoratore ridotta del venti per cento. 5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49". - Per l'art. 8, comma 10, della legge n. 407/1990 si veda in nota alle premesse.