Art. 4.
      Mancato esercizio della facolta' di richiesta nominativa
  1.  Qualora  il  datore  di  lavoro  ritenga di non avvalersi della
facolta' di assunzione  mediante  richiesta  nominativa,  la  sezione
circoscrizionale avvia secondo graduatoria e nel rispetto delle quote
di riserva i lavoratori dichiaratisi disponibili ed in possesso della
qualifica e dei requisiti professionali richiesti.
  2.  Nel  caso  di  avviamento,  ai sensi del comma 1, di lavoratori
aventi il diritto di precedenza previsto dall'art. 23, comma 2, della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 e di avviamento effettuato su richiesta
nominativa nel
rispetto di analogo diritto di precedenza riconosciuto  da  contratti
ed  accordi  sindacali  su  delibera  della Commissione regionale per
l'impiego ai sensi dell'art. 25 della medesima legge n.  56/1987,  le
assunzioni  effettuate  non  concorrono  a  determinare  la  quota di
riserva.
  3. I lavoratori in lista di mobilita' di cui all'art. 6 della legge
23 luglio 1991, n. 223, sono iscritti  nella  prima  classe  a-  bis,
istituita dall'art. 8, comma 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
 
          Note all'art. 4:
             -  Per  l'art.  23,  comma 2, e l'art. 25 della legge n.
          56/1987 si veda in nota alle premesse.
             - L'art. 6 della citata legge n. 223/1991 cosi' recita:
             "Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della  Commissione
          regionale  per  l'impiego).  -  1.  L'Ufficio regionale del
          lavoro  e  della  massima  occupazione  sulla  base   delle
          direttive  impartite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, sentita  la  commissione  centrale  per
          l'impiego dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per
          l'impiego  compila  una  lista dei lavoratori in mobilita',
          sulla base di schede che contengano tutte  le  informazioni
          utili  per  individuare  la professionalita', la preferenza
          per  una  mansione  diversa  da   quella   originaria,   la
          disponibilita'  al  trasferimento sul territorio; in questa
          lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli artt.
          11, comma 2, e 16, e vengono  esclusi  quelli  che  abbiano
          fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma
          5.
             2.  La  commissione  regionale  per l'impiego approva le
          liste di cui al comma 1 ed inoltre:
               a)  assume  ogni  iniziativa  utile  a   favorire   il
          reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita',
          in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
               b)  propone  l'organizzazione, da parte delle Regioni,
          di  corsi   di   qualificazione   e   di   riqualificazione
          professionale    che,   tenuto   conto   del   livello   di
          professionalita'  dei  lavoratori   in   mobilita',   siano
          finalizzati   ad  agevolarne  il  reimpiego;  i  lavoratori
          interessati  sono   tenuti   a   parteciparvi   quando   le
          commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
               c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
               d)  determina  gli  ambiti  circoscrizionali  ai  fini
          dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'.
             3. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso
          al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai  sensi
          del  secondo  comma  dell'art.  24  della legge 21 dicembre
          1978, n. 845, devono dare priorita' ai  progetti  formativi
          che  prevedono  l'assunzione  di  lavoratori iscritti nella
          lista di mobilita'.
             4.  Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  la
          Commissione   regionale   per   l'impiego   puo'   disporre
          l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti  nella  lista
          di  mobilita'  in  opere o servizi di pubblica utilita', ai
          sensi dell'art. 1- bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
          244, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio
          1981,  n.  390,  modificato  dall'art.  8  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n.
          86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  maggio
          1988,  n.  160. Il secondo comma del citato art. 1- bis non
          si applica  nei  casi  in  cui  l'amministrazione  pubblica
          interessata  utilizzi  i  lavoratori  per  un numero di ore
          ridotto e proporzionato  ad  una  somma  corrispondente  al
          trattamento  di  mobilita'  spettante al lavoratore ridotta
          del venti per cento.
             5.  I  lavoratori  in  mobilita'  sono  compresi  tra  i
          soggetti  di  cui  all'art.  14, comma 1, lettera a), della
          legge 27 febbraio 1985, n.  49".
             - Per l'art. 8, comma 10, della  legge  n.  407/1990  si
          veda in nota alle premesse.