Art. 5.
                   Compiti degli organi periferici
  1.  Gli organi periferici, avvalendosi delle agenzie per l'impiego,
promuovono,  nei  propri  ambiti,  opportune  iniziative,  anche   in
collaborazione  con  enti,  istituzioni,  organizzazioni  sindacali e
imprese, dirette a favorire l'occupazione degli iscritti nelle  liste
del  collocamento  e, in particolare, dei riservatari; sara' altresi'
fornita agli interessati ogni utile informazione  sulle  opportunita'
offerte dal mercato del lavoro e sul relativo andamento previsionale,
allo   scopo  di  favorirne  l'inserimento  in  attivita'  lavorative
corrispondenti alle attitudini professionali e alle loro propensioni.
  2. I datori di lavoro possono chiedere ai servizi per l'impiego  la
consulenza  e  l'assistenza necessarie per l'esercizio della facolta'
di richiesta nominativa,  che  deve  essere  fornita  anche  mediante
selezione  preliminare  dei  lavoratori  disponibili  in possesso dei
requisiti  professionali  richiesti.  In  relazione  alle  specifiche
esigenze  rappresentate,  saranno  fornite informazioni sulle reali e
corrispodenti disponibilita' di manodopera.
  3. Gli uffici e le agenzie per l'impiego sono tenuti ad operare  in
stretto  raccordo  con gli organi collegiali istituiti ai sensi della
legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  ai  fini  della  predisposizione  e
concreta  attuazione  delle  iniziative di competenza per il sostegno
dell'occupazione, con specifico riguardo al reimpiego dei  lavoratori
posti  in  mobilita'  e  all'inserimento  lavorativo  delle categorie
ritenute particolarmente svantaggiate.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 dicembre 1992
                                              Il Ministro: CRISTOFORI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1993
  Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 2