Art. 3. 
  1. Entro il 31 maggio  1993  le  regioni  e  le  province  autonome
individuano gli uffici delle unita' sanitarie  locali  cui  competono
gli adempimenti previsti dall'articolo 9,  commi  2  e  4-  bis,  del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della
sanita'  -  Direzione  generale  del  servizio  farmaceutico  i  dati
identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili.  Ogni
variazione degli  uffici  o  dei  responsabili  e'  comunicata  entro
quindici giorni al Ministero della sanita' a  cura  delle  regioni  e
delle province autonome.