Art. 3. 1. Entro il 31 maggio 1993 le regioni e le province autonome individuano gli uffici delle unita' sanitarie locali cui competono gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 4- bis, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e comunicano al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico i dati identificativi degli uffici stessi e dei relativi responsabili. Ogni variazione degli uffici o dei responsabili e' comunicata entro quindici giorni al Ministero della sanita' a cura delle regioni e delle province autonome.