Art. 2. 1. La regione, che si avvale della facolta' di cui all'articolo 1, ne da' comunicazione ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi. 2. La regione deve altresi' indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza. 3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo. 4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facolta' di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purche' venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente. 5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale. 6. Le regioni, che si avvalgono della facolta' di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresi' gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.