Art. 2.
  1. La regione, che si avvale della facolta' di cui all'articolo  1,
ne  da'  comunicazione  ai  Ministeri  della  sanita' e dell'ambiente
indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti
di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori  limite  e  la
durata di applicazione degli stessi.
  2.  La  regione  deve  altresi' indicare le strutture coinvolte nel
programma di sorveglianza.
  3. La comunicazione di cui al comma 1  deve  pervenire  al  termine
della  stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno
successivo.
  4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo  1  decorre
dal  periodo  di campionamento successivo, fatta salva la facolta' di
potersene avvalere nel corso della stagione balneare  per  tratti  di
coste  precedentemente  non  interessati  da fenomeni attribuibili ad
eutrofizzazione,  purche'  venga  immediatamente  messo  in  atto  il
programma  di  sorveglianza  e ne sia data comunicazione ai Ministeri
della sanita' e dell'ambiente.
  5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni
da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e
l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data
del provvedimento regionale.
  6. Le regioni, che si avvalgono della facolta' di cui  all'articolo
1,  debbono  far  pervenire,  entro  il  31 dicembre di ogni anno, ai
Ministeri della sanita' e dell'ambiente un dettagliato  rapporto  sui
risultati  del  programma  di sorveglianza posto in essere, indicando
altresi' gli interventi realizzati nel corso  dell'anno  al  fine  di
contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.