Art. 3.
  1. Le regioni che durante la decorsa stagione balneare hanno  messo
in  atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell'articolo
1  del  decreto-legge  14  maggio  1988,  n.  155,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, per l'elaborazione
dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facolta' di
cui al citato articolo 1.