Art. 3. 1. Le regioni che durante la decorsa stagione balneare hanno messo in atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, per l'elaborazione dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facolta' di cui al citato articolo 1.