Art. 3. 1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali e' trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in appositi ruoli aggiunti istituiti presso ciascun Ministero, secondo modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede altresi' a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1993. 2. Il Ministero del tesoro subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e provvede, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 e dei conseguenti provvedimenti, alla gestione corrente dei capitoli assegnati al soppresso Ministero; provvede altresi' agli adempimenti connessi con le operazioni di chiusura delle contabilita' relative all'esercizio finanziario 1992. 3. Con le modalita' previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali.