Art. 4. 1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, nonche' gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti nei corrispondenti capitoli gia' istituiti o da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.